Ancora sul riconoscimento degli anni di servizio pre ruolo nelle scuole paritarie. Le ultime sentenze.

Premessa

Nel nostro precedente articolo abbiamo già affrontato il problema del mancato riconoscimento, da parte del MIUR, degli anni di servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie. Rinviamo, pertanto, al sopra indicato articolo per l’inquadramento generale del problema, riservando questo contributo ad un aggiornamento giurisprudenziale grazie alle più recenti sentenze sul tema.

Diverse corti si sono pronunciate in senso favorevole ai docenti ricorrenti i quali, lamentando la mancata attribuzione del punteggio derivante dagli anni di servizio pre ruolo prestato nelle scuole paritarie, hanno chiesto la disapplicazione delle Note Comuni alle Tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio, allegate ai CCNI per la mobilità.

I Giudici del Lavoro, partendo dal presupposto che la normativa vigente (vedi, in particolare, la Legge n. 62/2000) ha operato una sostanziale equiparazione tra le scuole pubbliche e quelle paritarie, si sono espressi nel senso del riconoscimento della validità, ai fini della ricostruzione di carriera, del punteggio accumulato dai docenti che abbiano svolto servizio in queste ultime.

Le ultime sentenze

Tra le più recenti sentenze in tal senso, citiamo Tribunale di Bari, sentenza n. 5473/2019 del 09/12/2019, in cui si ricostruisce l’assetto normativo vigente in materia e che risulta dalla già citata Legge n. 62/2000, ai sensi della quale “Il sistema di istruzione (…) è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”, riconoscendo, altresì, che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico”.

Sempre nella medesima pronuncia, viene richiamata la C.M. n. 163/2000, la quale ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello svolto alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Inoltre, l’art. 2, comma 2, D.L. n. 225/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione tra servizio reso nelle scuole statali e servizio prestato nelle scuole paritarie, affermando testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Caltanissetta, sentenza n. 555/2019 del 18/11/2019, in cui il Giudice del Lavoro, dopo aver richiamato la normativa sopra indicata, e riferendosi, in particolare, all’art. 2, comma 2, D.L. n. 255/2001, così si esprime: “(…) non sono ravvisabili ragioni che consentano di escludere l’efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale. Una interpretazione complessiva della normativa di riferimento, infatti, non può non condurre a ritenere che la ratio del legislatore sia quella di attuare una piena equiparazione tra scuole statali e paritarie”.

Conclude, poi, il Tribunale: “Ne discende che la disposizione di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l’a.s. 2017/2018, nella parte in cui dispone che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, contrasta con le disposizioni di legge sopra richiamate in materia di parità scolastica”.

“Ritenere diversamente, infatti, equivarrebbe ad avallare una interpretazione contraria ai principii di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), in assenza di argomenti normativi per discriminare, in sede di mobilità, servizi equiparati dal legislatore in quanto orientati al soddisfacimento del medesimo interesse pubblico”.

Anche il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 1647/2019 del 14/11/2019, si pronuncia favorevolmente al riconoscimento del punteggio derivante dal servizio pre ruolo nelle scuole paritarie.

Si legge, infatti: “Ad avviso di questo giudice, (…) non è ammissibile una disparità di trattamento, ai fini della ricostruzione di carriera, tra docenti che hanno prestato attività lavorativa  presso scuole statali e docenti che hanno prestato attività lavorativa presso scuole paritarie e/o pareggiate riconosciute”.

“La scelta del legislatore di parificare sostanzialmente le due suddette categorie di soggetti, pur essendo opinabile, appare inoltre rientrare nell’ambito della discrezionalità legislativa (cioè nell’alveo del potere di determinazione dell’indirizzo politico che viene esercitato anche tramite gli atti legislativi emanati dall’organo titolare della relativa potestà) e non travalicare i limiti di ragionevolezza a cui questa pure soggiace: pertanto l’amministrazione scolastica è tenuta ad adeguarsi alla scelta suddetta”.

Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 904/2019 del 24/10/2019, affronta specificamente il profilo della presunta differenza tra scuole “paritarie” e scuole “pareggiate”, esprimendosi in questi termini: “Non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità (…) dell’interpretazione resa dal MIUR delle disposizioni in tema di ricostruzione della carriera, in relazione al riconoscimento dei servizi delle vecchie scuole secondarie “pareggiate” e non delle nuove paritarie. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di uguaglianza e d’imparzialità della p.a.( artt. 3 e 97 Cost., oltre che la Clausola 4 dell’Accordo Quadro citato), non essendovi ragione per discriminare, ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.

“Orbene, in quest’ambito, il servizio prestato dai docenti presso scuole pareggiate non più esistenti – in tutto equiparato a quello reso presso le scuole statali – non può dubitarsi sia pienamente comparabile con quello prestato presso le attuali scuole paritarie, ai fini della ricostruzione della carriera, sicché deve ritenersi applicabile ai servizi prestati presso le scuole paritarie la medesima disciplina che era stata prevista per le scuole pareggiate e quelle statali”.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3333/2018 del 27/09/2019, dichiara: “Non possono residuare dubbi quindi circa l’illegittimità (…) della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad un’interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di uguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.

Sempre il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3269/2018 del 25/09/2019, risolve in senso totalmente favorevole alla docente ricorrente la controversia insorta con il MIUR, controversia che, nel caso specifico, investiva anche l’ulteriore, spinosa, questione del riconoscimento del diritto di precedenza ex Legge n. 104/92 nella mobilità interprovinciale.

Ricordando che anche di quest’ultimo problema ci siamo già occupati in un nostro precedente articolo (Il diritto di precedenza ex Legge 104 nella mobilità interprovinciale dei docenti), nel pronunciamento sopra citato il Giudice del Lavoro di Palermo conferma il principio della equiparazione del servizio prestato nelle scuole paritarie a quello prestato nelle scuole statali, richiamando il sistema normativo di cui si è fatta menzione nei provvedimenti citati.

Considerazioni finali

Quanto sin qui detto conferma, ancora una volta, che la disposizione contenuta nelle Note comuni, allegate ai CCNI sulla mobilità che si succedono di anno in anno, per effetto della quale il servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria non viene preso in considerazione è assolutamente illegittima e, oltretutto, priva di reale e motivata giustificazione.

I giudici del lavoro, fortunatamente, stanno cercando di correggere, per via giudiziale, quella che appare come una vera e propria stortura, cui né il MIUR né – bisogna dirlo – i sindacati riescono ad eliminare dalla contrattazione collettiva.

Noi riteniamo che la disposizione delle Note Comuni che impedisce il computo del servizio pre ruolo nelle scuole paritarie sia priva di legittimità e che non risponda ad alcuna ragione giustificatrice, operando una discriminazione tra lavoratori che non può essere tollerata.

Per tale ragione, il nostro Studio Legale sarà sempre disponibile a patrocinare in favore di tutti quei docenti che non intendono subire passivamente tale discriminazione e che pretendano il rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza.

Avv. Paolo Messineo

AGGIORNAMENTO IMPORTANTE!

Il 30/12/2019 abbiamo pubblicato l’articolo “La Cassazione nega il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria”, in cui abbiamo dato conto della recentissima sentenza della Cassazione che, al momento, sembra pregiudicare il diritto dei docenti al riconoscimento del servizio pre ruolo nella scuola paritaria.

AGGIORNAMENTO DEL 12/02/2020

Nonostante la sentenza negativa della Cassazione sopra richiamata, riteniamo utile ed importante aggiornare i docenti interessati segnalando le pronunce successive a quella della Cassazione che, discostandosi dal nuovo orientamento, continuano a dichiarare il diritto dei docenti al riconoscimento del servizio pre ruolo.

Per gli aggiornamenti è disponibile il seguente link

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