Assegno di divorzio e lavoro “nero” del coniuge richiedente
Con decreto del 27 marzo 2007, il Tribunale di Rovigo omologava la separazione consensuale tra due coniugi, ponendo a carico del marito – in assenza di figli nati dal matrimonio concordatario – un assegno di mantenimento a favore della moglie, nella misura di € 150,00 mensili.
Con successiva sentenza n. 146/2013, il Tribunale di Rovigo pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, elevando ad € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, l’assegno di mantenimento in favore della moglie.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 261/2015, rigettava l’appello proposto dal marito, confermando in toto la decisione di primo grado.
La Corte territoriale, infatti, riteneva la situazione economica del marito – il quale svolgeva l’attività retribuita di autista – migliore di quella della moglie, che esercitava un’attività irregolare (prestazioni di manicure) e non fissa, laddove – al tempo della separazione – la medesima risultava regolarmente assunta presso lo stesso salone di parrucchiere-estetista.
Avverso la sentenza della Corte di Appello il marito propone ricorso per Cassazione, dolendosi del fatto che la Corte territoriale, sebbene fosse stata raggiunta in giudizio la prova della capacità lavorativa e reddituale della moglie, abbia fondato la conferma dell’obbligo per il marito di corrispondere un assegno di mantenimento alla moglie esclusivamente sul rilievo che la saltuaria occupazione, dalla medesima svolta dopo la separazione, non era tale da assicurarle un tenore di vita almeno tendenzialmente analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio.
In siffatta, erronea, prospettiva l’assegno era stato addirittura elevato rispetto a quanto convenuto in sede di separazione.
La Corte di Cassazione, nel censurare la sentenza di appello, evidenzia l’erronea funzione attribuita dalla corte territoriale all’assegno divorzile che, alla luce della nuova e più recente giurisprudenza, non è più quella di garantire al coniuge richiedente il mantenimento del pregresso tenore di vita (quello, cioè, goduto in costanza di matrimonio), bensì quella compensativa e perequativa.
Tale ultima finalità, quindi, conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. Un. 11/07/2018 n. 18287; Cass. 23/01/2019 n. 1882).
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva confermato il mantenimento dell’assegno (in misura, anzi, maggiore rispetto a quanto stabilito in sede di separazione) sulla base del criterio – ormai superato dalla giurisprudenza di legittimità – dell’inidoneità del guadagno ricavato dalla moglie, in forza dell’attività lavorativa prestata, a consentirle un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio.
E ciò in quanto tale attività – non essendo più la moglie assunta presso il salone di bellezza presso il quale prestava attività dipendente al tempo della separazione – sarebbe saltuaria ed irregolare sotto il profilo fiscale e previdenziale.
La Corte di Cassazione censura, poi, la sentenza di appello per la mancata valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, mancando qualsiasi accertamento in ordine all’effettivo guadagno che la moglie realizzava con l’attività svolta, che comunque evidenzia una capacità lavorativa e reddituale della medesima.
E ciò al fine di consentire se tale guadagno sia tale da consentire o meno alla donna di mantenere un livello di vita dignitoso.
Infine, viene censurata anche l’ulteriore mancata valutazione in ordine al contributo dato dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’ex coniuge, in relazione alla durata del matrimonio.
Avv. Paolo Messineo
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