Autovelox, omologazione e ricorsi: guida pratica per la tutela dell’automobilista

Introduzione

Negli ultimi anni il contenzioso in materia di sanzioni per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox ha conosciuto un forte incremento. Ciò è dovuto non solo alla diffusione capillare dei dispositivi di rilevazione elettronica, ma soprattutto all’evoluzione della giurisprudenza – in particolare della Corte di Cassazione – che ha chiarito in modo sempre più netto i requisiti di legittimità degli accertamenti.

Il punto centrale della questione è rappresentato dalla distinzione tra omologazione e approvazione degli autovelox, distinzione che ha rilevanti conseguenze pratiche in termini di validità dei verbali e di possibilità di impugnazione. Questo articolo intende offrire una guida operativa e aggiornata, utile all’automobilista che intende verificare la legittimità del verbale e valutare le possibili forme di tutela.


1. Il quadro normativo di riferimento

1.1 Codice della Strada

L’art. 142, comma 6, del Codice della Strada stabilisce che le risultanze dei dispositivi di controllo della velocità costituiscono fonte di prova solo se ottenute mediante apparecchiature debitamente omologate.

Il dato normativo è chiaro: la legittimità dell’accertamento presuppone l’omologazione del dispositivo, non essendo sufficiente una generica autorizzazione all’uso.

1.2 Regolamento di esecuzione

Il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) disciplina, all’art. 192, i procedimenti amministrativi relativi ai dispositivi di controllo, distinguendo tra:

  • omologazione;
  • approvazione.

Tale distinzione, a lungo sottovalutata nella prassi amministrativa, è oggi al centro dell’attenzione giurisprudenziale.


2. Omologazione e approvazione: differenze giuridiche essenziali

2.1 Che cos’è l’omologazione

L’omologazione è un procedimento amministrativo tecnico attraverso il quale il Ministero competente verifica che uno specifico dispositivo:

  • rispetti i requisiti tecnici previsti dalla legge;
  • garantisca affidabilità, precisione e ripetibilità delle misurazioni;
  • possa essere utilizzato come strumento di prova nel procedimento sanzionatorio.

Senza omologazione, l’apparecchio non può produrre prove valide.

2.2 Che cos’è l’approvazione

L’approvazione è un atto amministrativo di contenuto più limitato, che non equivale all’omologazione. Essa non comporta necessariamente una verifica tecnica completa del dispositivo ai fini probatori.

2.3 Il principio affermato dalla Cassazione

La Corte di Cassazione, con un orientamento che può ormai definirsi stabile, ha chiarito in modo netto che approvazione e omologazione non sono la stessa cosa e non possono essere confuse tra loro. In particolare, la Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, ord. 18 aprile 2024, n. 10505; Cass. civ., sez. II, ord. 17 maggio 2025, n. 12924) ha affermato che l’art. 142, comma 6, del Codice della Strada richiede espressamente l’omologazione dell’apparecchio quale presupposto indefettibile della validità dell’accertamento. In termini pratici, ciò significa che un dispositivo di rilevazione della velocità che sia stato soltanto approvato, ma non anche omologato secondo le procedure previste dalla legge, non è idoneo a costituire una valida fonte di prova. Di conseguenza, un verbale per eccesso di velocità fondato su un autovelox privo di omologazione è suscettibile di impugnazione e può essere annullato.


3. Le ricadute pratiche: quando il verbale è impugnabile

3.1 Nullità dell’accertamento

Se l’autovelox utilizzato:

  • non risulta omologato;
  • oppure l’Amministrazione non è in grado di dimostrare l’avvenuta omologazione;

il verbale è giuridicamente illegittimo e può essere annullato in sede di ricorso.

3.2 Onere della prova a carico dell’Amministrazione

È fondamentale sottolineare che:

  • non è il cittadino a dover dimostrare la mancanza di omologazione;
  • è l’ente accertatore a dover provare la piena legittimità del dispositivo utilizzato.

La produzione di:

  • circolari ministeriali;
  • schede tecniche del produttore;
  • attestazioni generiche di conformità;

non è sufficiente in assenza di un vero e proprio provvedimento di omologazione.


4. Accesso agli atti: a chi chiedere i documenti

I documenti amministrativi devono essere richiesti esclusivamente all’ente che ha elevato il verbale, ossia:

  • Comune o Polizia Locale;
  • Polizia Stradale o altra forza di polizia;
  • Provincia o Città Metropolitana, a seconda del caso.

L’istanza di accesso agli atti può (e dovrebbe) riguardare:

  • certificato di omologazione dell’autovelox;
  • verbali di taratura e verifica periodica;
  • atti di installazione e messa in esercizio;
  • autorizzazioni prefettizie, ove richieste;
  • iscrizione nel registro nazionale dei dispositivi.

Il mancato riscontro o la produzione incompleta della documentazione rafforza la posizione difensiva del ricorrente.


5. Come impugnare il verbale: termini, costi e modalità

5.1 Le due strade alternative

Il verbale può essere impugnato:

  1. davanti al Prefetto (art. 203 C.d.S.);
  2. davanti al Giudice di Pace (art. 204-bis C.d.S.).

Le due vie sono alternative e non cumulabili.

5.2 Ricorso al Prefetto

  • Termine: 60 giorni;
  • Costi: nessuno;
  • Rischio: in caso di rigetto, sanzione pari al doppio del minimo edittale.

Procedimento sconsigliato quando si sollevano questioni tecniche complesse (come l’omologazione degli autovelox).

5.3 Ricorso al Giudice di Pace

  • Termine: 30 giorni;
  • Costi indicativi: contributo unificato e diritti di cancelleria;
  • Vantaggi: giudizio tecnico, istruttoria, possibilità di contestare in modo puntuale la legittimità dell’accertamento.

È la via preferibile nei ricorsi fondati su vizi strutturali del dispositivo di rilevazione.

⚠️ Attenzione: il pagamento della sanzione (anche in misura ridotta) preclude ogni possibilità di ricorso.


6. Conclusioni operative

In materia di autovelox, oggi più che mai:

  • la verifica dell’omologazione del dispositivo è decisiva;
  • l’accesso agli atti è uno strumento essenziale di difesa;
  • il ricorso al Giudice di Pace rappresenta, nella maggior parte dei casi, la scelta più efficace.

Una valutazione tecnica preliminare del verbale consente spesso di individuare profili di illegittimità idonei a condurre all’annullamento della sanzione.

Avv. Paolo Messineo


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