Classi troppo numerose con alunni portatori di handicap

Di recente ho avuto modo di occuparmi, per ragioni professionali, di un problema molto diffuso nella realtà scolastica italiana: il sovraffollamento delle classi. E poiché tale problema si accompagna, spesso, a quello della presenza di alunni portatori di handicap, ritengo opportuno trattarne gli aspetti normativi, anche per offrire un supporto giuridico alle famiglie che si trovano in simili situazioni.

Come detto, il fenomeno delle c.d. classi “pollaio” è sempre più frequente nelle nostre scuole (in special modo nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria) e comporta notevoli problemi per gli alunni, in primis, ma anche, ovviamente, per le loro famiglie e, non ultimi, anche per gli stessi docenti.

È chiaro, infatti, che svolgere attività di insegnamento in un’aula sovraffollata comporta necessariamente una qualità più bassa della stessa, cui corrisponde un livello di apprendimento più ridotto da parte degli alunni. Quando, poi, nella classe sono presenti alunni portatori di handicap, ecco che la situazione può divenire seriamente complicata.

La normativa in materia

Ma cosa prevede la legge al riguardo? E, soprattutto, cosa si può fare per ridurre questo problema? La normativa che disciplina la specifica materia è contenuta nel D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, che prevede, per ciascun ordine di scuola, il numero di alunni per la formazione delle classi.

L’art. 9, comma 2, detta le disposizioni relative alla Scuola dell’Infanzia stabilendo che “Le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all’art. 5, commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.

Il successivo comma 3 prevede che “Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità.

Per quanto riguarda la Scuola Primaria, l’art. 10, comma 1, dispone: Salvo il disposto dell’art. 5, commi 2 e 3, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti”.

Le classi con alunni portatori di handicap

Come si vede, entrambe le norme sopra richiamate (artt. 9 e 10), nel determinare il numero degli alunni previsti per la formazione delle classi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, fanno esplicitamente salvo il disposto dell’art. 5, commi 2 e 3.

Trattasi di norma di estrema importanza ai fini del problema che stiamo trattando in quanto il comma 2, in particolare, prevede che “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”. Inoltre, l’istituzione delle classi / sezioni secondo detti parametri deve avvenire nel rispetto delle dotazioni organiche disponibili stabilite con decreto annuale del MIUR.

Dunque, le classi in cui vi sono alunni disabili di norma non devono avere più di 20 alunni a condizione che:

  1. sia esplicata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili.
  2. purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.
  3. ciò sia compatibile con le risorse di organico disponibili.

Anche la nota 0016041 del 29 marzo 2018 relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2018/2019 raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi iniziali con alunni disabili, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 81/2009, art. 5 comma 2. Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento.

Per completezza espositiva è doveroso ricordare che l’art. 4, comma 1, prevede che “Al fine di dare stabilità alla previsione delle classi…è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento”.

La normativa, quindi, sulla base della ovvia considerazione che la presenza in classe di alunni con disabilità mal si concilia con un elevato numero di alunni, limita notevolmente la possibilità di formare classi numerose.

Tuttavia, la prassi quotidiana dimostra che spesso tale limite non viene rispettato dai Dirigenti scolastici che formano classi iniziali con un numero di alunni superiore a quello consentito anche in presenza di situazioni di disabilità.

Il limite di 20 alunni per classe, in presenza di alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, è oggetto nella pratica di ogni giorno di notevoli problemi, perché, in effetti, l’espressione “di norma” farebbe pensare, non a una norma imperativa e inderogabile ma a una regola generale che nel concreto è suscettibile di eccezioni. Del resto, la stessa norma prevede delle condizioni che devono essere rispettate ai fini della validità del suddetto vincolo (che sia motivata ed esplicata la necessità di tale consistenza numerica e che vi sia un progetto di integrazione scolastica che definisca le strategie e le metodologie adottate). Altra condizione prevista dalla norma è che si tenga conto delle risorse disponibili in organico (come precisa anche il suddetto comma 3 dell’art. 5 D.P.R. 81/09).

La giurisprudenza

Com’è facile intuire, tale situazione ha generato un notevole contenzioso avanti al giudice amministrativo che, con alcune pronunce significative, non ha mancato di censurare il comportamento dell’Amministrazione Scolastica.

Così, ad esempio, il T.A.R. Sicilia, Sez. II, con le sentenze n. 2250/2014 e n. 1831/2015, ha sancito la validità del limite di 20 alunni per classe, non solo per nella formazione delle classi iniziali ma anche per le successive. Nello stesso senso, vedasi anche la sentenza n. 1367 del 19 settembre 2016 del T.A.R. Toscana, la sentenza n. 4706/2016 del T.A.R. Campania, l’ordinanza n. 1338/2016 del TAR Sicilia e l’ordinanza sempre T.A.R. Sicilia n. 1478/2017, che ha ordinato lo sdoppiamento di una classe per l’illegittimo superamento del limite di venti alunni.

A titolo di esempio, riportiamo il contenuto della sentenza n. 1367 del 19 settembre 2016 del T.A.R. Toscana, che ha accolto le motivazioni dei ricorrenti, i quali hanno evidenziato non solo la violazione del D.P.R. n. 81/2009, ma anche delle fonti costituzionali e del dettato della L. 104/92: l’inserimento all’interno di una classe di trentuno alunni, di cui due con disabilità grave, viola di fatto il diritto costituzionale all’istruzione e all’integrazione scolastica. L’eccessivo affollamento della classe mina, infatti, il corretto svolgimento della didattica ed è foriero di effetti negativi sull’inclusione scolastica. In essa si fa riferimento al diritto all’educazione delle persone con disabilità, sancito dall’art. 38 della Costituzione ed alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la L. n. 18/2009.

Non solo: il riconoscimento dell’esistenza di margini di discrezionalità del legislatore, chiarisce la sentenza, trova il limite del rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, come affermato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010. Quest’ultima, ricordiamo, afferma la centralità del diritto all’istruzione, l’illegittimità costituzionale di un limite massimo al numero dei docenti di sostegno ed il diritto ad assumere docenti in deroga, in presenza di situazioni di disabilità grave.

La sentenza ha riaffermato l’obiettivo primario della massima tutela possibile degli interessati all’istruzione e all’integrazione nella classe e nel gruppo scolastico, definendolo un diritto che assume natura individuale e sociale, dal momento che l’istruzione rappresenta uno dei fattori maggiormente incidenti sui rapporti dell’individuo e sulle sue possibilità di affermazione personale e professionale.

Considerazioni finali

Alla luce di quanto detto, riteniamo che la normativa in materia sia oltremodo chiara e poco interpretabile in altro modo se non in quello di rispettare rigorosamente i limiti che essa pone, limiti che, purtroppo, continuano sempre più spesso ad essere ignorati dall’Amministrazione scolastica sulla base di giustificazioni di natura economico-organizzativa.

Invero, non dovrebbe mai essere perso di vista il preminente interesse che è e resta quello di garantire, all’alunno con disabilità in primis, ma anche – di riflesso – a tutta la classe, le migliori condizioni possibili per l’integrazione e per il proficuo apprendimento scolastico.

Avv. Paolo Messineo

2 Thoughts to “Classi troppo numerose con alunni portatori di handicap”

  1. Giulia Ferrari

    Ho letto con grande interesse l’articolo e la ringrazio del proficuo chiarimento.
    Di qui sorge una ulteriore domanda: quanti disabili allora sono consentiti all’interno di una classe di 20 alunni?
    La ringrazio per ogni chiarimento.

    1. Gentilissima,
      nel ringraziarla per il suo apprezzamento, rispondo alla sua domanda attraverso il pronunciamento del TAR Lazio (sentenza n. 9926/2007) che, su ricorso dei genitori di un bambino disabile, avevano impugnato il provvedimento con cui il Dirigente Scolastico aveva formato la classe con 22 alunni, tra cui un altro alunno disabile. I giudici amministrativi hanno ritenuto fondato il ricorso sulla considerazione che le norme sull’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili stabiliscono che nelle classi di ogni ordine e grado deve essere presente un solo alunno portatore di handicap, specialmente se c’è una situazione di gravità. Le classi inziali possono ospitare fino a due alunni diversamente abili, ma soltanto se entrambe le situazioni di disabilità siano lievi e, comunque, con un massimo di venti alunni.
      La saluto cordialmente.
      Avv. Paolo Messineo

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