Cosa fare in caso di sinistro stradale

A quasi tutti è capitato, almeno una volta, di essere stato coinvolto in un sinistro stradale, da cui ha riportato danni materiali o, talvolta, personali più o meno lievi. Si sa che in questi casi, nell’immediatezza dell’accaduto, la concitazione, la tensione e, a volte, anche la rabbia per quanto successo, possono giocare un brutto scherzo, inducendo a commettere errori che, in seguito, possono rivelarsi negativamente determinanti per l’esito della procedura risarcitoria.

Con questo contributo cercheremo di illustrare, con la consueta sinteticità, la procedura di risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale, evidenziando gli adempimenti necessari per il suo corretto espletamento.

Cosa fare subito dopo l’incidente

È buona norma tenere sempre in macchina almeno un modulo di constatazione amichevole (il c.d. “CID” in quanto, se c’è accordo con il conducente dell’altro veicolo coinvolto, sarà possibile compilare il predetto modulo che, come noto, oltre a riportare l’indicazione dei dati dei conducenti (anagrafici e assicurativi), permette di indicare – attraverso una semplice rappresentazione grafica – la ricostruzione della dinamica del sinistro.

La compilazione del modulo CID è molto importante perché non tutti sanno che esso, pur non essendo vincolante né per le compagnie assicurative né per il giudice di un eventuale procedimento giudiziario, lo è, invece, per i conducenti che lo hanno sottoscritto i quali, pertanto, non potranno più modificare la versione dei fatti così come risultante dalle dichiarazioni formalizzate nel predetto modulo.

Se non si ha con sé un modulo CID, è possibile (e consigliabile) riportare su un qualsiasi foglio di carta i principali dati che si sarebbero dovuti indicare nel modulo e, ovviamente, la ricostruzione della dinamica del sinistro. È chiaro, poi, che tale foglio andrà debitamente datato e sottoscritto da entrambi i conducenti.

Nel caso in cui, invece, non si trovasse accordo sulla dinamica del sinistro e sulle relative responsabilità, dopo aver preso le generalità della controparte ed i suoi dati assicurativi, sarà più che opportuno scattare delle fotografie (oggi con lo smartphone è molto semplice) del luogo dell’incidente, delle vetture coinvolte, della loro posizione e dei danni riportati.

Se l’altro conducente rifiuta di esibire i documenti per fornire i dati, è consigliabile fotografare la targa della vettura e, successivamente, sporgere denuncia alla polizia che provvederà ad elevare una contravvenzione.

A questo proposito, ricordiamo che l’intervento delle Forze dell’Ordine è previsto solo nel caso in cui vi siano feriti o, pur non essendovene, l’entità del sinistro è stata notevole per il numero delle vetture coinvolte o per i danni cagionati.

Nel caso in cui l’incidente abbia provocato dei traumi è necessario recarsi al più vicino Pronto Soccorso per fare refertare i danni subiti. Attenzione: questo è un passaggio-chiave dell’iter risarcitorio, in quanto nessun risarcimento a titolo di danno biologico verrà riconosciuto se le lesioni fisiche non verranno preventivamente accertate mediante esami strumentali. Pertanto, il conducente che abbia riportato traumi o lesioni dovrà sottoporsi ad esami radiografici o ecografici che accertino il danno subito e dovrà farsi rilasciare il certificato di dimissioni con la prognosi. Tale ultimo documento è molto importante, in quanto dovrà essere prodotto all’Assicurazione; da questo momento in poi, inoltre, il danneggiato dovrà avere cura di conservare attentamente tutti gli scontrini e le fatture per acquisto di farmaci, per l’effettuazione di ulteriori esami diagnostici e per eventuali terapie riabilitative cui, nel frattempo, si sarà sottoposto.

La denuncia di sinistro

La legge prevede che il conducente di veicolo coinvolto in un incidente ha tre giorni di tempo per presentare la denuncia del sinistro. Tale termine, pur essendo molto breve, è da intendersi con una certa elasticità in quanto le conseguenze negative del suo mancato rispetto sono determinate solo nel caso in cui si accerti il dolo del conducente.

La procedura di risarcimento diretto

Se il sinistro si è verificato tra due auto soltanto è possibile attivare la procedura di risarcimento diretto che consiste nel presentare la richiesta di risarcimento, da parte del conducente ma anche da eventuali terzi trasportati, alla compagnia di Assicurazione dello stesso conducente, compagnia che poi si rivarrà su quella del responsabile del sinistro.

La procedura di risarcimento diretto è molto semplice e prevede l’invio della denuncia di sinistro con lettera raccomandata a/r al centro liquidazione sinistri della propria assicurazione o, in alternativa, la consegna della denuncia a mani del proprio agente assicuratore. La denuncia di sinistro dovrà essere corredata di tutta la documentazione raccolta in precedenza e, quindi, del referto del P.S., delle fotografie scattate sul luogo dell’incidente ecc.

L’assicurazione contatterà successivamente il danneggiato per sottoporre la vettura a perizia tecnica e, nel caso di lesioni riportate dal danneggiato, anche questo sarà sottoposto alla visita medico-legale. All’esito delle suddette perizie, l’assicurazione proporrà al danneggiato un risarcimento, la cui misura potrebbe non essere ritenuta congrua.

In questo caso, o se il risarcimento dovesse essere negato del tutto, non resta che adire le vie legali conferendo mandato ad un legale di fiducia che si occuperà del procedimento per conto del danneggiato.

Poiché, tuttavia, la materia è piena di “insidie”, spesso non riconoscibili dall’assicurato, il consiglio è quello di rivolgersi ad un legale sin dall’inizio e cioè subito dopo che il sinistro si è verificato. In quanto competente della materia, il legale saprà offrire al danneggiato l’opportuna tutela, evitandogli di incorrere in errori che potrebbero pregiudicare il buon esito della procedura.

Avv. Paolo Messineo

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