Diritto di precedenza nella mobilità dei docenti: tutela anche in caso di disabilità soggetta a revisione

Premessa

Com’è noto, il CCNI sulla mobilità del personale scolastico per gli anni 2025/2028, nel disciplinare il sistema delle precedenze, prevede, all’art. 13, punto IV, la precedenza per “Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza di chi esercita la tutela legale”.

Oltre al requisito della gravità della disabilità, la norma prevede, inoltre, che «La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente».

Quest’ulteriore requisito, com’è del tutto evidente, se inteso nel senso della necessità di un verbale di accertamento della disabilità non sottoposto a revisione da parte della Commissione INPS, restringe l’area di applicabilità della precedenza in esame.

Tutti coloro, coniugi o figli, che sono titolari di una precedenza per assistenza a soggetto disabile, la cui disabilità sia soggetta a visita di revisione, infatti, non potranno beneficiare della predetta precedenza nelle operazioni di mobilità annuale, con il risultato di precludersi la possibilità di ottenere il trasferimento necessario per prestare assistenza al coniuge o al genitore disabile.

A questo punto occorre chiedersi: è legittimo tutto ciò?

A parere di chi scrive, assolutamente no. E la conferma arriva da una serie di pronunciamenti della giurisprudenza, di alcuni dei quali si farà appresso menzione.

I Tribunali di Paola e Palermo ribadiscono i diritti dei caregiver familiari nella scuola pubblica

Due pronunce del Tribunale di Paola e del Tribunale di Palermo riaffermano un principio fondamentale in ambito scolastico e lavorativo: il diritto alla precedenza nelle operazioni di mobilità spetta anche al docente che assiste un familiare con disabilità grave soggetta a revisione.

Il caso esaminato dal Tribunale di Paola

Nel caso oggetto dell’ordinanza n. 7134/2017 del Tribunale di Paola, una docente aveva richiesto il trasferimento per l’anno scolastico 2017/2018, invocando la precedenza prevista dalla Legge 104/92 per assistere il coniuge affetto da una grave patologia oncologica. Il Ministero dell’Istruzione aveva rigettato la richiesta sostenendo che, trattandosi di disabilità soggetta a revisione, non vi fosse diritto alla precedenza.

Il Tribunale ha ritenuto tale esclusione illegittima, chiarendo che la legge non prevede alcuna distinzione tra disabilità grave permanente e disabilità grave soggetta a revisione. L’ordinanza sottolinea che il diritto alla mobilità non può essere negato se non in presenza di concrete e documentate esigenze organizzative, che nel caso non erano state dimostrate. Di conseguenza, anche in presenza di un verbale di handicap con validità temporanea, il lavoratore ha diritto a beneficiare del trasferimento prioritario.

Principi costituzionali e giurisprudenza a supporto

La decisione richiama diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, che hanno sottolineato la necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in materia di assistenza ai disabili. Particolarmente rilevante è il riferimento alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con Legge n. 18/2009, e all’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Il Tribunale ha inoltre sottolineato che il diritto di precedenza non può essere sacrificato se non in presenza di concrete esigenze organizzative e insormontabili carenze di posti disponibili, che nel caso specifico non erano state provate dal Ministero.

Un precedente importante per la tutela dei diritti dei lavoratori e dei disabili

L’ordinanza rappresenta un importante precedente per tutti i docenti che si trovano in analoghe condizioni. Essa chiarisce che la rivedibilità dell’handicap non incide sul diritto di precedenza e ribadisce che l’assistenza a familiari disabili è un diritto fondamentale, che prevale sulle ordinarie esigenze di gestione del personale.

La sentenza del Tribunale di Palermo: illegittima la clausola del CCNI che limita la precedenza

Anche il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 237/2021, ha affrontato la questione in modo simile, dichiarando nulla la clausola del CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) che limita il diritto di precedenza ai soli casi di disabilità permanente. In quel caso, una docente aveva chiesto il trasferimento per l’a. s. 2018/2019 per assistere il marito disabile, ma la domanda era stata respinta in quanto il verbale di handicap era soggetto a revisione. Il giudice ha stabilito che tale limitazione è in contrasto con la normativa primaria, in particolare con l’art. 33 della Legge 104/92 e l’art. 25, comma 6-bis, della Legge 114/2014, secondo cui nelle more della revisione, le persone disabili mantengono tutti i diritti acquisiti.

Il Tribunale ha quindi censurato la clausola contrattuale per illegittima compressione dei diritti dei caregiver familiari, ribadendo che la presenza di una disabilità rivedibile non può costituire motivo per negare la precedenza.

Conclusioni

Queste pronunce rappresentano un punto di riferimento per i lavoratori della scuola che si trovano nella delicata condizione di dover assistere un familiare disabile. Esse chiariscono che la rivedibilità della disabilità non inficia il diritto alla mobilità con precedenza e che eventuali clausole contrattuali più restrittive devono essere disapplicate per contrasto con norme di rango superiore.

In definitiva, si rafforza il principio secondo cui la tutela della persona disabile e della famiglia che la assiste non può essere subordinata a rigidità burocratiche o interpretazioni formalistiche, ma deve sempre ispirarsi a un bilanciamento effettivo dei diritti costituzionalmente garantiti.

Se anche tu ti trovi in questa situazione, contatta senza impegno lo Studio Legale Messineo per verificare se ricorrono i presupposti per intraprendere un ricorso finalizzato al riconoscimento del diritto di precedenza negato.

Avv. Paolo Messineo

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