I genitori con redditi equivalenti devono mantenere i figli in egual misura

L’ordinanza della Cassazione n. 7134/2020 pone un interessante principio in materia di obblighi di contribuzione degli ex coniugi e/o partner per il mantenimento dei figli, principio che può sintetizzarsi in questi termini: se i genitori hanno redditi equivalenti, devono corrispondere lo stesso importo per il mantenimento del figlio.

La vicenda

Una donna, avuta una figlia nata da una relazione extraconiugale, chiede al Tribunale di adottare provvedimenti circa l’affidamento della stessa, di regolamentare il diritto da parte del padre e di imporre a quest’ultimo il pagamento di un contributo di mantenimento per la figlia di € 850,00 mensili.

Il Tribunale determina l’assegno in € 750,00 mensili, ponendo le spese straordinarie, previamente concordate, per metà a carico di entrambi i genitori.

Il padre appella la sentenza e la Corte di Appello, in parziale accoglimento del gravame, ridetermina il contributo mensile, riducendolo ad € 400,00.

Avverso tale sentenza, la madre propone ricorso per cassazione.

Con il primo motivo, la donna censura l’ingiustificata riduzione, da parte della Corte di Appello, del contributo di mantenimento, per avere ignorato i criteri fissati in materia dalla legge e, in particolare, il principio secondo cui i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro.

Con il secondo motivo viene invece fatta valere la violazione del principio della parità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali, in considerazione della circostanza che il padre versava già un assegno mensile di € 1.000,00 in favore di un altro figlio.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ritiene fondati entrambi i motivi, ritenendo che la Corte di Appello abbia fondato la sua decisione sull’errato ragionamento secondo cui il contributo di € 700,00 mensili non avrebbe potuto essere posto a carico di entrambi i genitori perché, così facendo, si sarebbe determinato un importo complessivo di € 1.400,00 mensili, ritenuto eccessivo per le esigenze della minore.

In questo modo, però, la Corte di Appello viene meno al rispetto dei principi in materia di mantenimento dei figli.

Ai sensi dell’art. 337-ter, comma 4, c.p.c., il contributo per il mantenimento dei figli deve essere determinato con riferimento “ai tempi di permanenza presso ciascun genitore”, al “tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, alla “valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” oltre che “alle attuali esigenze del figlio”.

La Corte osserva: “Rispetto a queste ultime la decisione è apodittica, avendo ritenuto eccessivo l’importo di € 1.400,00 mensili, di cui ipoteticamente e virtualmente la minore potrebbe beneficiare se entrambi i genitori corrispondessero il medesimo importo di € 700,00, senza considerare che il contributo deve essere determinato in base alle «risorse economiche» di ciascun genitore. Nessun cenno, nemmeno per implicito, è svolto ai suddetti criteri nella sentenza impugnata, la quale si risolve in falsa applicazione dei parametri normativi indicati”.

Avv. Paolo Messineo  

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