Il concorso di colpa dei conducenti nel sinistro stradale
L’art. 2054, c.c., intitolato “Circolazione di veicoli”, al primo comma dispone: “Il conducente di un veicolo senza guide di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
A sua volta, il secondo comma della norma aggiunge: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”.
Tale ultima disposizione ha, evidentemente, una funzione sussidiaria e residuale rispetto alla norma del primo comma, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso.
Quanto sopra detto è stato affermato anche dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 7479/2020, sostiene che non è rilevante che la colpa di uno dei due conducenti sia evidente in quanto, anche in questo caso, il giudice è tenuto ad accertare che il veicolo che ha subìto danni abbia comunque rispettato le disposizioni del Codice della Strada.
La vicenda
Un motociclista, danneggiato in un incidente stradale avvenuto su una strada provinciale tra la moto da lui guidata ed un veicolo rimasto sconosciuto, che aveva invaso la sua corsia di marcia, determinando la perdita di controllo del mezzo e l’impatto con il guard rail, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze che, confermando la pronuncia del Tribunale, aveva applicato la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c.
La Corte di Appello ha applicato il principio della pari responsabilità dopo l’effettuazione di ben due perizie cinematiche, stante l’impossibilità di procedere alla esatta ricostruzione del sinistro, uniformandosi così alla consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo cui l’accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due conducenti, nel caso di scontro tra veicoli, non esonera l’altro dall’onere di provare di essersi conformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza.
Il motociclista ricorre in Cassazione sollevando un unico motivo di doglianza, ossia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054, comma 2, c.c., ponendo la seguente questione di diritto: se tale norma, che stabilisce la presunzione di colpa a carico di entrambi i conducenti, sia applicabile anche nel caso in cui vi sia stato, da parte dell’organo giudicante, un accertamento positivo sulla responsabilità di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro e non vi sia alcuna certezza circa l’eventuale corresponsabilità del danneggiato.
La decisione della Cassazione
La Cassazione respinge il ricorso sulla base della giurisprudenza della medesima Corte secondo cui il criterio dell’imputazione presuntiva della responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c. è un criterio residuale che si applica in tutti i casi in cui non è possibile stabilire l’esatta misura delle diverse responsabilità nella produzione del sinistro. La ratio della norma in questione, infatti, è proprio quella di offrire un criterio fittizio di imputazione delle responsabilità laddove non sia possibile pervenire ad una esatta ricostruzione dei fatti di causa.
Posto che l’incertezza sulla dinamica del sinistro e sulle relative responsabilità non è stata fugata nemmeno dall’esperimento di due perizie, il giudice di merito, prosegue la Corte, ha fatto corretta applicazione della norma in commento.
“In ogni caso”, aggiunge la Cassazione, “anche laddove la responsabilità prevalente o esclusiva di uno dei due veicoli coinvolti fosse stata acclarata senza alcun ragionevole dubbio […] anche i tal caso il giudice non sarebbe esonerato dall’onere di accertare che il veicolo danneggiato si fosse attenuto al rispetto delle norme del Codice della Strada ed a quelle di comune prudenza”.
Avv. Paolo Messineo
Submit your review | |