Il diritto di visita del genitore non affidatario al tempo del “Coronavirus”
Questi giorni di emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da “Coronavirus”, oltre ai problemi legati alle necessità di carattere strettamente medico, iniziano anche a creare situazioni difficili da gestire dal punto di vista legale.
Le forti limitazioni alla libertà di circolazione stabilite dai provvedimenti governativi, infatti, hanno generato dei dubbi sulla concreta gestione e fruizione, ad esempio, del regime di visita dei figli minori nelle separazioni personali.
E così, nel caso concreto, un padre ha presentato un ricorso urgente al giudice del Tribunale di Milano per chiedere di poter esercitare il suo diritto di visita, così come concordato con la moglie che, nel frattempo si era temporaneamente trasferita in altra sede, ledendo, a suo dire il predetto diritto.
Il giudice, pronunciandosi inaudita altera parte, ha ordinato che i coniugi continuino ad attenersi alle condizioni contenute nell’accordo di separazione, posto che i DPCM dell’8 e 9 marzo non vietano l’esercizio di tale diritto.
Precisamente, il DPCM del 9 marzo 2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale le disposizioni dettate inizialmente solo per alcune province italiane dal DPCM dell’8 marzo il quale, all’art. 1, impone di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”, consentendo “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Poiché si era posto il dubbio se gli spostamenti compiuti dal genitore non affidatario, nell’esercizio del diritto di visita, per prendere e riaccompagnare a casa il minore potessero considerarsi leciti o meno, il Governo, con il decreto del 10 marzo, c.d. “Io resto a casa”, ha chiarito esplicitamente che “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Il giudice milanese, infatti, osserva che “le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 n. 11 non siano preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, sicché alcuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”.
Sulla base di quanto sopra, pertanto, il magistrato ha disposto che le parti dovranno continuare ad attenersi a quanto stabilito negli accordi di separazione omologati dal Tribunale, non avendo i provvedimenti emanati in materia di restrizione della libertà di circolazione alcuna incidenza sull’esercizio del diritto-dovere di visita dei figli minori.
Avv. Paolo Messineo
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