Il Fondo di garanzia INPS

In questo breve contributo tratteremo di un presidio di tutela per i lavoratori dipendenti che, come sempre più spesso accade soprattutto in questi ultimi tempi, rischiano di vedere pregiudicato il loro legittimo diritto alla corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R., la c.d. “buonuscita”) in occasione delle sempre più frequenti crisi aziendali, a causa delle quali i datori di lavoro si trovano (più o meno incolpevolmente) a dover cessare l’attività con conseguente taglio dei posti di lavoro.

Il fondo di garanzia Inps per il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) è stato istituito con l’art. 2, Legge 29/05/1982 n. 297, per garantire al lavoratore dipendente il pagamento del T.F.R. in sostituzione del datore di lavoro insolvente.

Con gli artt. 1 e 2 D.Lgs. 27/01/1992 n. 80, il fondo interviene anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto.

Possono richiedere l’intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo a questo fondo, che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.

Dall’01/07/1997 il beneficio si estende anche ai soci di cooperative di lavoro, anche per periodi anteriori, purché in regola con i versamenti contributivi.

Possono presentare domanda di accesso anche gli eredi (coniuge e figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) ed i cessionari a titolo oneroso del T.F.R.

Il Fondo di garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali.

Secondo l’articolo 1, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), sono soggetti al fallimento gli imprenditori esercenti attività commerciale, esclusi gli enti pubblici, mentre non sono soggetti al fallimento gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

·         aver avuto, in ciascuno dei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;

·         aver realizzato in ciascuno dei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;

·         avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro.

L’imprenditore ha l’onere di dimostrare il possesso congiunto dei tre requisiti e nel caso in cui non partecipi all’istruttoria prefallimentare, verrà dichiarato fallito.

Per il datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l’intervento del Fondo sono:

·         la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;

·         l’accertamento dello stato d’insolvenza e l’apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;

·        l’accertamento dell’esistenza del credito a titolo di TFR e/o delle ultime tre mensilità. L’accertamento nel fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell’obbligazione del Fondo di garanzia.

Il requisito della cessazione del rapporto deve essere valutato con attenzione  nelle ipotesi di trasferimento dell’azienda, compresi affitto e usufrutto. L’articolo 2112, codice civile prevede il mantenimento del rapporto di lavoro con il cessionario, che è tenuto a corrispondere il TFR anche per la parte maturata con il cedente. Ne consegue che il Fondo opererà a garanzia del TFR solo nell’ipotesi d’insolvenza del cessionario e non del cedente.

Fanno eccezione le ipotesi di vendita di aziende poste in fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con cessione di beni o liquidazione coatta amministrativa per le quali l’articolo 47, comma 5, legge 29 dicembre 1990, n. 428, ha previsto che non si applichi, salvo condizioni di miglior favore, l’articolo 2112, codice civile. In questi casi è possibile l’intervento del Fondo di garanzia per il TFR maturato alle dipendenze del cedente fino al trasferimento, salvo che l’accordo sindacale preliminare preveda, come condizione di maggior favore, l’accollo del TFR da parte dell’acquirente o la continuazione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità.

La fruizione da parte del lavoratore del trattamento straordinario di integrazione salariale ( CIGS) ex articolo 3, legge 23 luglio 1991, n. 233 presuppone la continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l’impresa fallita fino al termine della concessione. Quindi la garanzia del Fondo potrà operare solo dopo che si sia verificata la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento.

Quando il datore di lavoro non può essere dichiarato fallito perché cancellato dal Registro delle Imprese da più di un anno (articoli 10 e 11, Legge Fallimentare) o perché l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, accertati nell’ambito dell’istruttoria prefallimentare condotta dal tribunale, è inferiore a 3.000 euro (articolo 15, comma 9, Legge Fallimentare), il Fondo di garanzia interviene sulla base dei requisiti previsti per i datori di lavoro non assoggettati a procedure concorsuali (articolo 2, comma 5, legge 297/1982).

Nell’ipotesi di datore di lavoro non soggetto alle procedure concorsuali i requisiti per l’intervento del Fondo sono:

·         la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;

·         l’inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;

·         l’esistenza del credito per TFR rimasto insoluto;

·        l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esecuzione forzata. Il requisito si realizza quando il lavoratore provi di aver tentato di realizzare il proprio credito in modo serio e adeguato ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona dello stesso.

Per l’intervento del Fondo (ai sensi dell’articolo 2, comma 5, legge 297/1982) il credito di lavoro deve essere accertato con:

·         sentenza;

·         decreto ingiuntivo;

·         decreto di esecutività del verbale di conciliazione di cui all’articolo 411, comma 3, codice procedura civile;

·         decreto di esecutività del verbale di conciliazione di cui all’articolo 410, codice procedura civile;

·         diffida accertativa di cui articolo 12, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, quando, con il provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.

Il requisito dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro è soddisfatto quando:

·         il lavoratore esibisce il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell’azienda e nel luogo di residenza del datore di lavoro, se imprenditore individuale. Se il datore di lavoro è deceduto, le azioni esecutive devono essere eseguite nei confronti degli eredi. Se i chiamati hanno rinunciato all’eredità ed è stata aperta una procedura di eredità giacente o se gli eredi hanno accettato l’eredità con beneficio d’inventario, il lavoratore potrà accedere alla tutela del Fondo solo se, al termine della procedura di liquidazione concorsuale prevista dall’articolo 499, codice procedura civile, il credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto per incapienza dei beni ereditari;

·         il lavoratore esibisce il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell’azienda e nel luogo di residenza di tutti coloro che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, in caso di società di persone;

·         il lavoratore esibisce il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso le sedi della società, legale e operativa.

Le prestazioni erogate dal Fondo: TFR e crediti da lavoro

Il TFR è quella somma di denaro che il datore di lavoro deve corrispondere ai lavoratori subordinati all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa della cessazione stessa. È disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile e si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso 13,5, alla quale va aggiunta la rivalutazione dell’importo accantonato fino all’anno precedente.

Il TFR è esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro e il relativo diritto si prescrive in cinque anni (articolo 2948, comma 5 del codice civile). Trattandosi di una prescrizione breve, quando è riconosciuto con sentenza passata in giudicato si prescrive in dieci anni (articolo 2953 del codice civile).

Il Fondo garantisce il pagamento dell’intero TFR nella misura in cui è accertato nell’ambito della procedura concorsuale o individuale aperta a carico del datore di lavoro.

In caso di concordato preventivo, il Fondo di garanzia interviene nella misura in cui il piano prevede che il credito sia soddisfatto. Il Fondo di garanzia interviene in sostituzione del datore di lavoro per le somme da questo dovute ai lavoratori e non anche per quelle da cui è stato da essi liberato, con l’adesione alla proposta concordataria.

I crediti di lavoro che possono essere corrisposti a carico del Fondo di garanzia sono quelli inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (tre mesi di calendario o l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente).

La garanzia del Fondo per i crediti di lavoro è limitata ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali.

Possono essere posti a carico del Fondo solo i crediti di lavoro (diversi dal TFR) aventi natura di retribuzione propriamente detta, compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive (massimo tre ratei), nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità. Invece, devono essere escluse l’indennità di preavviso, l’indennità per ferie non godute, l’indennità di malattia a carico dell’INPS che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.

Insieme al TFR vengono corrisposti gli interessi e la rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino alla data di effettivo adempimento, mentre sui crediti di lavoro il termine per gli interessi e la rivalutazione decorre dalla data della domanda sino a quella di effettivo adempimento.

Le somme erogate dal Fondo di garanzia a titolo di TFR, crediti di lavoro e oneri accessori sono assoggettate a tassazione dall’Istituto, che è sostituto d’imposta ai sensi della vigente normativa fiscale. Si ricorda che la ritenuta fiscale operata dall’Istituto ha carattere provvisorio, in quanto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 ha previsto che gli uffici finanziari riliquidino l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. 

Le prestazioni del Fondo di garanzia sono pagate presso lo sportello della banca convenzionata con l’INPS, indicata nella comunicazione di accoglimento dell’istanza, dietro presentazione di un documento di identità e dell’ IBAN del conto corrente bancario/postale sul quale accreditare le somme. Al momento del pagamento il lavoratore deve rilasciare quietanza.

Se il lavoratore è impossibilitato a recarsi personalmente a riscuotere, deve conferire procura speciale all’incasso, in cui sia espressamente previsto il potere del procuratore di rilasciare quietanza.

                                                                                                                      Avv. Paolo Messineo

Leave a Comment