Il pignoramento del reddito di cittadinanza
È possibile pignorare il reddito di cittadinanza? Sì, secondo il Tribunale di Trani che, con sentenza del 30/01/2020, ha dichiarato pignorabile il beneficio economico recentemente introdotto dal Legislatore.
La vicenda
Tizia, in qualità di coniuge e titolare dell’assegno di mantenimento delle figlie minori, prospettando al giudice l’inadempimento del marito rispetto all’obbligo di corresponsione di tale assegno, ha chiesto che, ai sensi dell’art. 156, comma 6, c.c., fosse emesso nei confronti del Ministero del Lavoro e/o dell’INPS l’ordine di pagamento diretto della somma di € 360,00 mensili, alla quale ammontava l’assegno a carico del marito.
Quest’ultimo si è opposto all’accoglimento del ricorso, invocando l’impignorabilità del reddito di cittadinanza.
Il Tribunale, tuttavia, accogliendo la richiesta della moglie, ha ordinato al terzo il pagamento diretto della somma di € 360,00, da detrarre dal reddito di cittadinanza corrisposto al marito ed ammontante a complessivi € 859,00 mensili.
I crediti impignorabili
L’art. 545 c.p.c., sotto la rubrica “Crediti impignorabili”, distingue due tipi di impignorabilità: un’impignorabilità assoluta (comma 2 “Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficienza”) ed un’impignorabilità relativa.
Quest’ultima, a sua volta, prevede un regime più “drastico” per i crediti alimentari (comma 1 “Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto”), ed uno più “morbido” per stipendi e salari (comma 4 Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, “possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito”).
La natura del reddito di cittadinanza
A questo punto, per capire se ed in quale misura il reddito di cittadinanza sia pignorabile è necessario determinarne la natura, atteso che il Legislatore si è ben guardato dal dichiarare esplicitamente pignorabile tale misura di sostegno.
Il reddito di cittadinanza viene definito una “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale”.
Ciò che viene evidenziato, con enfasi, nella predetta definizione è la natura di “politica attiva del lavoro” conferita al reddito di cittadinanza, al dichiarato scopo di sollecitare i beneficiari alla ricerca di un’occupazione che potrebbe renderli economicamente autonomi.
Ciò è testimoniato dal fatto che una delle condizioni per poter accedere al beneficio in questione è l’obbligo della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, nonché l’adesione ai percorsi di accompagnamento all’inserimento lavorativo.
Infatti, che il reddito di cittadinanza non possa considerarsi quale misura di sostegno contro la povertà è dimostrato dal fatto che chi è inabile al lavoro non può accedere al predetto beneficio, ed ancora dagli sgravi contributivi in favore delle aziende private che assumono un percettore del reddito di cittadinanza.
Questo carattere di “politica attiva del lavoro” contribuisce a rimarcare la netta differenza tra il reddito di cittadinanza ed il precedente Rei (Reddito di inclusione), quest’ultimo sì qualificabile come sostegno alla povertà ed in quanto tale, per il profilo che stiamo esaminando, assolutamente impignorabile.
A favore della pignorabilità del reddito di cittadinanza, poi, rileva un’ulteriore considerazione: le disposizioni che prevedono divieti di pignorabilità hanno natura assolutamente eccezionale rispetto al principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore, di cui all’art. 2740 c.c. (“Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”), per cui i predetti limiti di pignorabilità non possono essere interpretati estensivamente.
La decisione del Tribunale
Una volta ammessa la piena pignorabilità del reddito di cittadinanza, nulla osta all’emanazione di un ordine di pagamento diretto al coniuge di una quota del reddito di cittadinanza di cui beneficia l’altro coniuge, gravato dagli obblighi scaturenti dalla separazione e verso i quali si renda inadempiente.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Trani, con la pronuncia in commento, ha testualmente affermato: “Deve ritenersi pignorabile, senza l’osservanza dei limiti di cui all’art. 545 c.p.c., il reddito di cittadinanza, stante l’assenza nel testo del decreto istitutivo di qualunque riferimento alla natura alimentare di detto reddito ed il carattere predominante di misura di politica attiva dell’occupazione”.
Avv. Paolo Messineo