Il riconoscimento degli anni di servizio pre ruolo nelle scuole paritarie dopo la sentenza della Cassazione dell’11/12/2019.
Nel nostro precedente articolo (La Cassazione nega il riconoscimento del servizio pre ruolo nella scuola paritaria) abbiamo commentato la sentenza della Corte di Cassazione n. 32386 dell’11/12/2019, con cui la Corte ha, purtroppo, negato il tanto agognato riconoscimento del servizio pre ruolo prestato dai docenti nella scuola paritaria.
A fondamento di tale pronuncia negativa la Corte di Cassazione poneva la non equiparabilità del rapporto di lavoro che intercorre con la scuola privata con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, “attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all’art. 97 Cost.”.
Ovviamente, una pronuncia di tale tenore, in considerazione del fatto che è stata emanata dalla Cassazione, sembrerebbe porre un grosso ostacolo alle legittime rivendicazioni di quei tantissimi docenti che hanno accumulato molti anni di servizio proprio nelle scuole paritarie.
Effettivamente, questa sentenza della Cassazione ha rafforzato quella parte della giurisprudenza di merito che, già prima del detto pronunciamento, si era espressa in senso negativo ai docenti.
Purtuttavia, e questo vuole essere l’intento del presente contributo, anche successivamente alla Cassazione del dicembre 2019, cominciano a farsi registrare – seppur timidamente ed ancora in numero esiguo, atteso anche il breve lasso di tempo trascorso – alcune importanti sentenze di merito che, disattendendo l’orientamento indicato dal Supremo Collegio, hanno dato ragione ai docenti.
Così, per esempio, il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 131/2020 del 22/01/2020, ha riconosciuto ad una docente il diritto a vedersi computati, ai fini della ricostruzione di carriera, gli otto anni di servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria.
Il Giudice del Lavoro di Salerno (come la giurisprudenza favorevole formatasi in precedenza), parte dal presupposto secondo cui l’art. 485, comma 1, D.Lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria […] il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, […], in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.) possa trovare applicazione anche con riferimento alle scuole “paritarie”.
Infatti, secondo la tesi sposata dal Tribunale di Salerno, la norma dell’art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 è stata formulata nel 1994, quando ancora non era stata introdotta, con la successiva Legge n. 62/2000, la categoria delle scuole “paritarie” che, di fatto ed inequivocabilmente, ha sostituito la precedente classificazione che annoverava, tra le scuole non statali, quelle c.d. “parificate” e quelle c.d. “pareggiate”.
“Nello specifico”, afferma il giudice salernitano, “la norma dell’art. 485 D.Lgs. n. 297/94 che faceva quindi, ed ancora oggi fa, uso della terminologia dell’epoca (1994) adottata per indicare gli istituti scolastici privati fatti oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi non trovare applicazione con riferimento alle rinominate, ancorché più rigorosamente disciplinate, scuole paritarie”.
Prosegue affermando, di conseguenza che “posto che l’art. 485 D.Lgs. n. 297/94 fa riferimento alle scuole paritarie, ai docenti che vantino periodi di pre ruolo entro simili scuole non potrà che essere riconosciuto il trattamento da tale norma contemplato”.
Significativa, poi, è la recentissima pronuncia del Tribunale di Trieste che, con la sentenza n. 13/2020 del 06/02/2020, accoglie il ricorso della docente ricorrente mettendo in rilievo questi ulteriori profili.
In base alla Legge n. 62/2000, “Il sistema nazionale di istruzione […] è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e tali scuole paritarie “svolgono un servizio pubblico”.
Il Tribunale prosegue richiamando il DL n. 255/2001 che, all’art. 2, comma 2, in materia di graduatorie, ha previsto che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000, n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.
Ancora, il DL n. 250/2005, convertito in Legge n. 27/2006 ha riunito le precedenti categorie di scuole non statali autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate nell’unica categoria della “scuola paritaria”, di modo che le scuole non statali si distinguono oggi tra scuole paritarie e non paritarie.
Alla luce di tali considerazioni, il Giudice del Lavoro di Trieste afferma, in modo assolutamente condivisibile, che “risulterebbe, del resto, del tutto irragionevole […] equiparare il servizio reso nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento – al fine, dunque, di ottenere l’immissione in ruolo nelle scuole statali […] – e non valutarlo, viceversa, nel contesto del medesimo quadro normativo di riferimento volto alla equiparazione dei due sistemi, ad altri fini, in assenza di previsioni che ostino a tale equiparazione”.
Come si vede, pur successivamente alla sentenza della Cassazione del dicembre 2019, non mancano decisioni di merito che si discostano dal nuovo orientamento negativo, accertando il diritto dei docenti, che abbiano prestato servizio presso istituti paritari prima dell’immissione in ruolo, a vedersi riconosciuto tale servizio ai fini della ricostruzione di carriera.
La speranza è che questa linea giurisprudenziale favorevole ai docenti possa rafforzarsi sempre più anche a fronte dell’orientamento della Cassazione. Certamente non sarà facile, ma riteniamo che le possibilità per riaprire uno “spiraglio” per i docenti ingiustamente penalizzati ci possa essere.
Lo Studio Legale Messineo, particolarmente sensibile alla specifica questione ed in generale al contenzioso scolastico, continuerà costantemente a monitorare l’evolversi della giurisprudenza e non mancherà di segnalare eventuali ed auspicate nuove pronunce favorevoli al riconoscimento del servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria.
Avv. Paolo Messineo
AGGIORNAMENTO DEL 28/11/2020
Segnaliamo un’importantissima Ordinanza della Corte d’Appello di Roma che ha richiesto il sindacato di legittimità costituzionale della norma che nega il riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria. L’articolo è consultabile qui.
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Quando ai sindacati citavo la Legge n. 62/2000, che ha sostituito la precedente classificazione delle scuola “parificate” e “pareggiate”, spesso non ne erano neppure a conoscenza.
Io dal settembre 2001 all’agosto 2011 ho insegnato in un liceo linguistico paritario, quando di licei linguistici ne esistevano solo 5 in tutta Italia. Nonostante questo, pur avendo i miei colleghi meno anni alle spalle di insegnamento, mi superano nelle graduatoria interna di Istituto.
Egregio avvocato, vede uno spiraglio nei tribunali veneti? La Gilda mi ha consigliato di non fare ricorso perchè perderei soldi e tempo.
Cordiali saluti,
Antonietta
Gentile Signora, anche se purtroppo il momento non è favorevole, mi faccia sapere qual è la sua sede di servizio, così posso provare a fare una ricerca sul Tribunale competente per territorio. Mi scriva a studio@avvocatomessineo.it. Grazie e buona serata.