Il riconoscimento degli anni di servizio pre ruolo nelle scuole paritarie

Il presente contributo ha ad oggetto una delle questioni più controverse che riguardano i lavoratori del comparto scuola e che maggiormente è fonte di controversie giudiziarie: il riconoscimento, ai fini previdenziali, di mobilità e di punteggio nelle graduatorie, degli anni di servizio prestati nelle scuole paritarie.

I docenti, così come il personale A.T.A., che hanno prestato servizio in tali scuole, nel momento in cui chiedono la ricostruzione di carriera, si vedono puntualmente negare il punteggio derivante dagli anni di servizio prestati nelle scuole paritarie, con conseguente penalizzazione a livello previdenziale, di punteggio di mobilità, di posizionamento nelle graduatorie d’istituto e, non ultimo, anche retributivo.

L’Amministrazione scolastica, infatti, si ostina a non riconoscere tale servizio, richiamando una disposizione contenuta nella Tabella di valutazione dei titoli del CCNI, ai sensi della quale “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”.

Per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, dobbiamo subito dire che la posizione assunta dal MIUR sulla questione è assolutamente illegittima e priva di fondamento, oltreché di buon senso. L’art. 1, comma 1, L. n. 62/2000, infatti, testualmente dispone che “il sistema nazionale di istruzione…è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e dagli enti locali”; il comma 3, poi, esplicitamente attribuisce all’attività delle scuole paritarie la funzione di “servizio pubblico”; il comma 4, infine, elenca tutti i requisiti che le scuole non statali devono possedere per richiedere ed ottenere il riconoscimento della parità.

In ragione di ciò, sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L. 62/2000, la successiva L. 27/2006 nonché, ex multis, la Circolare Ministeriale 163 del 15/06/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare, la C.M. 13/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”.

È chiaro, così, che queste disposizioni sono finalizzate a rendere effettiva una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello svolto alle dipendenze degli istituti privati paritari. Come se non bastasse, un’altra disposizione rende ancora più evidente ed esplicito il quadro normativo finalizzato all’equiparazione del servizio. Infatti, l’art. 2, comma 2, D.L. n. 255/2001 così dispone: “I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Ovviamente, la giurisprudenza non ha mancato di avallare ciò che appare palese alla lettura delle norme citate: le scuole paritarie devono essere considerate alla stessa stregua delle scuole statali e, pertanto, non v’è motivo alcuno per non riconoscere il punteggio derivante dal servizio prestato presso gli istituti paritari.

Così, solo per citare alcune decisioni, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 66/2017, ha dichiarato che “…diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della PA (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.

Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui ci stiamo occupando non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360, comma 6 e 485 D.Lgs. n. 297/94, ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), poiché la suddetta disposizione di legge, facendo uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”.

D’altronde, il fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. n. 250/05 (conv. In L. 27/06) che, all’art. 1-bis (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, Titolo VIII, capi I, II e III, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62, e di scuole non paritarie”.

Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 04/08/2010, ha riconosciuto che la Legge n. 62/2000 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti…nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 D.Lgs. n. 297/1994”.

Sull’equiparazione tra scuole statali ed istituti privati paritari, con conseguente necessità di eguale valutazione del punteggio derivante dal servizio prestato in questi ultimi, si sino succedute, come detto, numerose pronunce delle corti di legittimità, di merito, civili e amministrative. A titolo esemplificativo, si segnalano: Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002, Tribunale Rimini – sez. Lavoro, sentenza n. 64/2014, Cass. n. 16623/2012.

Dal quadro normativo e giurisprudenziale che abbiamo sinteticamente cercato di ricostruire, emerge con tutta evidenza l’illegittimità del mancato riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo effettuato dai docenti e dal personale A.T.A. negli istituti paritari.

Quanto detto trova una ulteriore conferma nella giurisprudenza più recente che si è formata sul punto, di cui facciamo una breve rassegna nell’articolo “Ancora sul riconoscimento degli anni di servizio pre ruolo nelle scuole paritarie. Le ultime sentenze”.

Nella speranza che il MIUR prenda finalmente atto (anche dietro la spinta della Magistratura del Lavoro) della contrarietà al diritto (e, prima ancora, al buon senso!) della linea di condotta fino ad ora adottata sulla controversa questione, non resta che adire l’Autorità Giudiziaria per vedere riconosciuto il diritto al giusto punteggio conseguito, ai fini previdenziali, di mobilità e retributivi.

Avv. Paolo Messineo

AGGIORNAMENTO IMPORTANTE!

Il 30/12/2019 abbiamo pubblicato l’articolo “La Cassazione nega il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria”, in cui abbiamo dato conto della recentissima sentenza della Cassazione che, al momento, sembra pregiudicare il diritto dei docenti al riconoscimento del servizio pre ruolo nella scuola paritaria.

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