Il riconoscimento del servizio nella scuola paritaria. Il punto della situazione

Chi ha avuto modo di navigare tra gli articoli del nostro sito si sarà certamente reso conto che lo Studio Legale Messineo dedica una particolare attenzione nel seguire l’evoluzione della giurisprudenza in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria.

Si tratta di un argomento delicato, in quanto riguarda una platea molto vasta di docenti interessati a vedersi computati, ai fini previdenziali ed economici, gli anni di servizio – spesso numerosi – prestati nelle scuole paritarie.

Il presente contributo vuole fare, per quanto possibile, il punto sull’attuale stato della giurisprudenza in materia e dare, in questo modo, una risposta la più esauriente possibile ai numerosissimi interessati.

Spesso, infatti, riceviamo richieste di pareri e/o “consigli” sull’opportunità di intraprendere o meno un ricorso giudiziario per il riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo e, pertanto, sembra opportuno rendere disponibile a tutti il nostro punto di vista.

La Cassazione del dicembre 2019

Come molti sapranno, nel dicembre 2019 la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32386 dell’11/12/2019, ha negato il riconoscimento del punteggio derivante dagli anni di servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria.

Infatti, si legge nel testo della sentenza, “…la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi. Tuttavia, ciò non dà luogo all’equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuola paritaria con quello instaurato in regime di pubblico impiego contrattualizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente…”.

Questa sentenza ha posto un “macigno” sul cammino di tutti quei docenti che aspiravano al riconoscimento e che, oggi, non sanno se intraprendere o meno la via giudiziaria. Deve ammettersi, infatti, che il peso di una sentenza della Cassazione è sempre rilevante, specialmente se inserito in un contesto giurisprudenziale che, sullo specifico tema, registra per lo più sentenze di merito.

Una pronuncia della Cassazione, specialmente in assenza di sentenze della stessa Corte di segno opposto, è suscettibile di creare un orientamento giurisprudenziale che faccia da riferimento per le successive decisioni dei giudici di merito. Ed effettivamente, per quello che ci risulta, numerose sono le sentenze – successive al dicembre 2019 – che, sulla scia della pronuncia della Cassazione, hanno rigettato i ricorsi dei docenti.

I casi favorevoli

Tuttavia, anche se numericamente più esigue, non sono mancate delle sentenze successive alla Cassazione del dicembre 2019 di segno opposto, che hanno riconosciuto le ragioni dei ricorrenti.

Nel nostro precedente articolo avevamo fatto un breve resoconto delle sentenze favorevoli, immediatamente successive alla pronuncia della Cassazione del 2019.

Oggi vogliamo integrare la casistica favorevole citando due recentissime decisioni, entrambe adottate dal Giudice del Lavoro di Cosenza.

La prima è la sentenza n. 550/2020 del 19/05/2020, pronunciata sul ricorso di una docente di ruolo della Scuola dell’Infanzia, assunta con contratto a tempo indeterminato nel 2011, la quale esponeva di aver prestato servizio, antecedentemente all’immissione in ruolo, dall’anno scolastico 1987/1988 all’anno scolastico 2010/2011, presso gli istituti paritari indicati in ricorso ed in forza di contratti a termine, e lamentava il mancato riconoscimento – in sede di ricostruzione di carriera – del servizio pre ruolo prestato presso gli istituti paritari.

Il MIUR, benché ritualmente citato, non si costituiva.

Il giudice chiarisce subito che, per affrontare la questione, occorre stabilire se, nel nostro ordinamento, il servizio prestato presso scuole paritarie possa essere equiparato, anche ai fini della ricostruzione della carriera, a quello prestato presso le scuole statali. La risposta è affermativa.

Il giudice richiama l’art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 (T.U. Scuola), a mente del quale “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria […] il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate […], in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.

Testualmente, poi, afferma: “[…] il sistema normativo induce a ritenere che non vi è alcuna ragione plausibile per non riconoscere una piena uguaglianza tra il servizio svolto nelle scuole statali rispetto a quello svolto presso gli istituti paritari.”

La sentenza viene motivata con le stesse argomentazioni adoperate nella giurisprudenza favorevole al riconoscimento e cioè: nella specifica materia, si è verificato un fenomeno di successione di leggi nel tempo, per effetto del quale i termini “scuole parificate” e “scuole pareggiate” sono stati sostituiti dal termine “scuola paritaria”; le scuole “non statali” sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. n. 62/2000 e di scuole non paritarie; la Nota n. 0069064 del 04/08/2010 della Ragioneria Generale dello Stato ha disposto che i servizi pre-ruolo svolti nelle istituzioni non statali paritarie continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994.

La seconda sentenza del Tribunale cosentino e la n. 689/2020 del 29/05/2020, in cui il giudice afferma che “[…] è irragionevole non equiparare il servizio reso negli istituti paritari a quello svolto nelle scuole statali, ai fini della mobilità.”

Questa volta, il fondamento giuridico che sta a fondamento della decisione del giudice è il principio di non discriminazione previsto dall’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato (in allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE), secondo cui “[…] i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive […].”

Tale principio trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito del rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro.

La nozione di “ragioni oggettive”, prosegue la sentenza, deve essere intesa nel senso che essa non giustifica una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che questa sia prevista da una norma interna generale ed astratta quale una legge o un contratto collettivo.

E poiché, conclude il Tribunale, il MIUR non ha dimostrato l’esistenza delle “ragioni oggettive” che potrebbero giustificare una disparità di trattamento, il ricorso deve essere accolto con riconoscimento del servizio prestato dalla docente nelle scuole paritarie.

Conclusioni

In estrema sintesi, possiamo dire che la questione del riconoscimento del servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria è molto controversa e legata alle oscillazioni della giurisprudenza.

Infatti, sotto questo profilo, alla domanda se conviene o meno intraprendere un’azione giudiziaria si potrebbe rispondere che, alla fine, molto dipende dal singolo magistrato chiamato a giudicare sul ricorso.

Come si è visto, infatti, sino alla Cassazione del dicembre 2019 vi era un consistente orientamento favorevole al riconoscimento del servizio pre ruolo; successivamente, la proporzione numerica tra sentenze favorevoli e sentenze di rigetto si è spostata a favore di queste ultime, anche se non mancano casi – come quelli sopra indicati – in cui il giudice del lavoro si è discostato dall’orientamento indicato dalla Corte di Cassazione per seguire, invece, quello precedente più favorevole ai ricorrenti.

Pertanto, la scelta se proporre ricorso non può essere priva dell’ineliminabile incertezza che caratterizza ogni azione giudiziaria, specialmente in una materia, come quella in questione, estremamente controversa e non può non ricadere sulla parte stessa.

Avv. Paolo Messineo

AGGIORNAMENTO DEL 28/11/2020

Segnaliamo un’importantissima Ordinanza della Corte d’Appello di Roma che ha richiesto il sindacato di legittimità costituzionale della norma che nega il riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria. L’articolo è consultabile qui.

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Avvocato Paolo Messineo
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4 Thoughts to “Il riconoscimento del servizio nella scuola paritaria. Il punto della situazione”

  1. enzo

    volevo sapere se dopo sentenza corte costituzionale 180/2021 ci sono speranze per aver riconosciuto il punteggio nelle scuole pareggiate ? grazie

    1. Gentilissimo Enzo, purtroppo la sentenza della Corte Costituzionale da Lei citata pone, sulla questione del riconoscimento del punteggio nelle scuole non statali, una pietra che – al momento – potrebbe definirsi “tombale”. La giurisprudenza, infatti, già dopo la pronuncia della Corte di Cassazione si era orientata in senso nettamente contrario al riconoscimento, fatte salve sparute eccezioni. Ritengo, però, che dopo l’intervento della Consulta la questione sia – a meno di novità normative – definitivamente chiusa. Grazie per aver contattato lo Studio. Cordiali saluti.

  2. marco

    Buongiorno sono Marco, ed a proposito della domanda fatta da Enzo, volevo proporgliene un’altra.
    Ci sono docenti che, avendo avviato i ricorsi prima delle ultime sentenze che hanno definitivamente chiuso la questione del riconoscimento del servizio reso presso Istituti Paritari, hanno ottenuto tale riconoscimento.
    E’ possibile avviare qualche azione legale contro questa assurda situazione che all’interno delle stesse graduatorie, crea un’evidente disparità di posizioni?
    Grazie
    Distinti saluti
    Marco

    1. Buongiorno Marco.
      Nel sistema giuridico anglosassone vige il principio dello “stare decisis”, in virtù del quale il giudice è obbligato a conformarsi alla decisione adottata in una precedente sentenza nel caso in cui la fattispecie portata al suo esame sia identica a quella già trattata nel caso in essa deciso.
      Il nostro sistema giuridico, viceversa, non prevede un principio di questo tipo ma si affida al libero convincimento del giudice che, pur in presenza di precedenti giurisprudenziali orientati in un senso, ben potrebbe adottare una decisione di senso contrario (ovviamente, purché sia adeguatamente motivata), non essendo vincolato a quanto già deciso in precedenza.
      Per rispondere alla tua domanda, quindi, ciò significa che – purtroppo – non c’è una specifica azione legale da proporre avverso la situazione di (evidente) disparità venutasi a creare in seguito alla nefasta pronuncia della Corte Costituzionale in merito al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie.
      L’unica possibilità è legata ad un eventuale (ma improbabile) intervento normativo che equipari esplicitamente il servizio prestato nella scuola paritaria a quello della statale, aprendo così la via ad un’azione giudiziaria che abbia fondata speranza di successo.
      All’infuori di questa ipotesi, purtroppo, non vedo altre strade percorribili.
      Resto a tua disposizione.
      Cordiali saluti.

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