Il riconoscimento del servizio pre ruolo nella scuola statale dopo le sentenze della Cassazione del novembre 2019
Nel nostro precedente articolo (Il riconoscimento del servizio pre ruolo nella scuola statale) avevamo dato conto di due importantissime pronunce della Corte di Cassazione del mese di novembre 2019, con le quali è stato riconosciuto il diritto, per docenti e personale A.T.A., all’integrale riconoscimento, ai fini giuridici e d economici, degli anni di servizio pre ruolo prestati nella scuola statale.
Vogliamo segnalare, adesso, una recentissima pronuncia del Tribunale di Salerno che, con sentenza n. 222/2020 del 30/01/2020, si è espresso in senso favorevole all’accoglimento di un ricorso proposto da personale A.T.A. per il riconoscimento del servizio pre ruolo cui, illegittimamente, in sede di ricostruzione di carriera, era stata applicata la decurtazione prevista dall’art. 569 D.Lgs. n. 297/94.
I ricorrenti convenivano, quindi, in giudizio il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania affinché, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con la Direttiva 1999/70/CE, fosse accertato e dichiarato il proprio diritto ad ottenere una ricostruzione di carriera integrale mediante il riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, di tutti gli anni di servizio pre ruolo prestati e con la conseguente condanna del Ministero convenuto a riconoscere, in loro favore, tutto il predetto servizio pre ruolo e, quindi, a collocarli nella posizione stipendiale maturata in seguito all’intero servizio pregresso svolto e a corrispondergli la differenza tra quanto percepito e quanto avrebbero avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario ed integrale degli anni di servizio pre ruolo.
L’Amministrazione convenuta, regolarmente costituitasi, ha eccepito preliminarmente la prescrizione dei diritti azionati, chiedendo nel merito, il rigetto delle domande perché infondate, a suo dire, in fatto ed in diritto.
Non di questo avviso è stato il Giudice del Lavoro che ha affrontato la rilevanza della sentenza “Motter” nella ricostruzione della carriera del personale A.T.A. alla luce della recente sentenza della Cass. Civ., Sez. lav., n. 31150/2019, di cui ha condiviso le osservazioni.
In merito alla prescrizione, il Tribunale di Salerno ha stabilito che l’anzianità di servizio in sé non è suscettibile di prescriversi autonomamente e indipendentemente dai diritti che su di essa si fondano, per la semplice ragione che l’anzianità di servizio, lungi dal costituire l’oggetto di un autonomo diritto, è elemento costitutivo di altri diritti, di natura per lo più patrimoniale.
Pertanto, il diritto alla progressione economica (nella specie per fasce stipendiali, c.d. “gradoni”), sia pur prescritto con riferimento ad un dato periodo, non preclude il conseguimento dei successivi aumenti stipendiali.
In conclusione, il Tribunale ha accertato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato prima dell’assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 10 luglio 2001; l’Amministrazione scolastica resistente è stata condannata ad effettuare l’esatta ricostruzione di carriera dei ricorrenti, tenendo conto di tutti i periodi di servizio effettivamente prestati dopo la predetta data, nonché a provvedere all’inquadramento dei ricorrenti nella corrispondente fascia stipendiale ed a corrispondere le differenze retributive maturate a decorrere dal quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo.
Non possiamo che accogliere positivamente pronunce di questo tipo, che contribuiscono ad eliminare gli effetti negativi di una illegittima ed immotivata discriminazione ai danni del personale docente ed A.T.A. della scuola che, in sede di ricostruzione di carriera, si vede ingiustamente penalizzato.
Il nostro Studio Legale è sempre pronto e disponibile a patrocinare in favore di tale personale per il riconoscimento del loro fondato diritto.
Avv. Paolo Messineo