Il servizio prestato con somministrazione di lavoro deve essere valutato dal MIUR
Il caso
Con la sentenza n. 49/2020 del 03/03/2020, il Tribunale di Vicenza, in funzione di Giudice del Lavoro, si è pronunciato sul ricorso che un lavoratore precario del personale A.T.A. aveva proposto avverso la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato con un Istituto Comprensivo Statale.
Il ricorrente era inserito nelle graduatorie del personale A.T.A. di III Fascia ma, in seguito a verifiche compiute dall’istituto, era emerso che i pregressi rapporti di lavoro che il ricorrente aveva intrattenuto con due diversi Istituti Paritari non erano stati prestati alle dirette dipendenze di tali enti, ma nell’ambito di un rapporto di somministrazione dell’Agenzia di cui egli è stato dipendente.
La questione che il Giudice del Lavoro è stato chiamato a risolvere verte, pertanto, sulla valutazione del periodo di lavoro svolto dal ricorrente presso gli istituti paritari ai fini dell’inserimento nella graduatoria di III Fascia del personale A.T.A.
Precisamente, se sia necessario che l’istituto scolastico sia anche titolare del rapporto di lavoro con il proprio collaboratore e quindi se sia possibile o meno considerare valutabile il servizio prestato non alle dirette dipendenze dell’istituto ma nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro.
Il MIUR sostiene che tale servizio non possa essere considerato valutabile in quanto il ricorrente lo aveva prestato non alle dirette dipendenze dell’ente, ma quale dipendente di un’agenzia di somministrazione di lavoro.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale, nel dirimere la questione, richiama la Tabella A1 allegata al DM 640/2017, contenente il punteggio assegnabile al riconoscimento del pregresso servizio lavorativo ed osserva che in essa non è presente alcun riferimento ad attività svolta “alle dirette dipendenze” del soggetto gestore.
La mancanza di tale riferimento consente, quindi, di ritenere il servizio prestato presso l’Istituto paritario pacificamente valutabile ai fini del predetto DM.
Il MIUR contestava, poi, in relazione al servizio prestato in favore del secondo istituto paritario, il mancato versamento della contribuzione previdenziale.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti dal MIUR risulta incontestabilmente l’esistenza di un rapporto di lavoro, nel quale il datore aveva chiesto un provvedimento di rateazione dei contributi dovuti all’INPS.
Afferma il Tribunale: “Questa circostanza non può andare a detrimento del diritto all’inserimento nella graduatoria del ricorrente, ove sia incontestato o provato il rapporto di lavoro, trattandosi di obbligo del datore di lavoro”.
Sulla base delle precedenti considerazioni, il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di rettifica della graduatoria A.T.A. e la correttezza del punteggio originariamente attribuito al ricorrente, condannando il MIUR alla refusione delle spese di lite.
Avv. Paolo Messineo
Submit your review | |