Il sostegno per i disabili gravi deve coprire l’intero monte ore
È quanto stabilito dal T.A.R. Campania, Sez. Quarta, con sentenza n. 915/2020 del 28/02/2020.
Ancora una volta, infatti, il Giudice Amministrativo ha affermato il principio di diritto secondo cui, a tutela del loro diritto allo studio ed all’integrazione, gli alunni disabili in situazione di gravità hanno diritto a che tutte le ore di lezione siano coperte dall’insegnante di sostegno.
Il pronunciamento sopra richiamato scaturisce a seguito dell’azione legale intrapresa dai genitori di un minore disabile in situazione di gravità che, all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, si era visto riconoscere l’insegnante di sostegno solo per 15 ore settimanali, ritenute non sufficienti in relazione alla disabilità di cui è affetto.
I genitori, pertanto, chiedevano l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento in questione, nonché l’accertamento, per l’anno in corso e per quelli futuri, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia, previa valutazione delle concrete esigenze, da effettuarsi in sede di P.E.I. (Programma Educativo Individuale o documento analogo, che non risultava redatto per l’anno in corso).
Il ricorso veniva fondato sulla violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 32 e 38 Cost., delle norme della Legge 104/92 e di altre norme internazionali ed applicative della predetta Legge 104/92.
Preliminarmente, il T.A.R. afferma la competenza esclusiva del giudice amministrativo rispetto a quella del giudice ordinario, nella specifica fattispecie. Infatti, sostiene il T.A.R., la questione sollevata dai ricorrenti non integra la fattispecie della discriminazione per inadeguato sostegno scolastico alla disabilità, ipotesi rilevante ai sensi della legge n. 67 dell’01/03/2006 ed applicabile ove l’Amministrazione Scolastica non avesse dato esecuzione ad un P.E.I. già adottato.
Infatti, nel caso in esame è stato accertato che l’istituto frequentato dall’alunno non aveva ancora adottato il P.E.I.
Nel merito, poi, il T.A.R. giudica il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.
Viene rilevata (e censurata), innanzitutto, la mancata adozione del P.E.I. da parte dell’istituto entro l’inizio dell’anno scolastico. Il Giudice Amministrativo sottolinea il diritto della persona disabile a fruire delle prestazioni stabilite in suo favore, in relazione alla natura ed alla entità della minorazione.
Tra tali prestazioni è certamente prevista l’adozione di “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d’istruzione”, al fine di favorire l’integrazione scolastica del disabile e l’effettività del diritto allo studio.
In tale prospettiva si pone l’obbligo, a carico del M.I.U.R., di affiancare al minore dei docenti specializzati, chiamati per l’appunto ad adempiere alle “ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno” a favore degli alunni diversamente abili.
La concreta attuazione dei principi sopra espressi è assicurata in via principale dall’art. 12, comma 5, della L. 104/1992, secondo cui, una volta intervenuto l’accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni stesse, deve essere elaborato un Profilo Dinamico-Funzionale (P.D.F.) che indichi le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e ponga in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
La redazione del PDF è finalizzata alla formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), nella cui definizione vengono proposti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed integrazione scolastica dell’alunno in situazione di handicap.
Detti interventi propositivi vengono, quindi, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell’alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell’alunno comunque disponibili, indicandosi non solo il programma che il disabile deve svolgere nell’anno scolastico di riferimento ma anche le figure professionali (docenti e non docenti) che devono supportare il disabile nonché la classe frequentata dallo stesso.
L’importanza del P.D.F. e del P.E.I. nel sistema di tutela dell’alunno disabile sono quindi evidenti: la mancanza o l’incompletezza dell’uno o dell’altro, determinano di fatto l’impossibilità dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla tutela degli alunni con disabilità.
Essi costituiscono una parte imprescindibile del complesso sistema che il legislatore ha apprestato per pervenire all’assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di handicap grave: tale sistema, come visto, parte dalla programmazione complessiva in materia di organici, per poi giungere, attraverso una serie di passaggi via via sempre più individualizzati, all’attribuzione delle ore di sostegno al singolo studente disabile.
La quantificazione concreta delle ore di sostegno attribuibili non può essere operata dal T.A.R., per le note limitazioni che il giudice amministrativo incontra nel sindacare l’attività tecnico discrezionale dell’amministrazione, ma deve essere contenuta nel suddetto P.E.I., alla cui redazione l’Amministrazione è, come detto, obbligata.
Ne discende che, nel caso concreto, l’attribuzione alla parte ricorrente, da parte dell’Amministrazione scolastica, di un limitato numero ore di sostegno in mancanza del documento tecnico che ne stabilisca la finalità concreta e le quantifichi espressamente, in relazione alla patologia di cui il disabile è portatore, comporta la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato e la condanna dell’Amministrazione scolastica alla redazione del P.E.I. (o documento analogo di pari funzione) e alla sua esecuzione, mediante attribuzione alla persona disabile di un insegnante di sostegno per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate.
Avv. Paolo Messineo
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