La Cassazione nega il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria

Cattive notizie per tutti quei docenti che, avendo prestato servizio pre ruolo nella scuola paritaria, speravano di vedersi riconosciuto il relativo punteggio, anche a seguito di ricorso giudiziario.

È di questi giorni, infatti, una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 32386 dell’11/12/2019) che, chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un docente, ha negato il riconoscimento del punteggio derivante dagli anni di servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria.

Ad onor del vero, la questione è stata, sino ad ora, molto controversa e, nella giurisprudenza di merito, non sono mancate pronunce di segno contrastante, anche se – soprattutto negli ultimi anni – si era registrata una certa prevalenza dell’orientamento favorevole ai docenti.

La sentenza della Cassazione sopra richiamata, invece, segna un arresto giurisprudenziale decisamente negativo per le ragioni dei docenti, in quanto, sia pur dopo avere richiamato la normativa di settore su cui si sono fondate le azioni giudiziarie volte al riconoscimento del servizio nella scuola paritaria, finisce con l’escludere tale riconoscimento per il seguente motivo.

Si legge, infatti, in sentenza che “…la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi. Tuttavia, ciò non dà luogo all’equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuola paritaria con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all’art. 97 Cost.”.

In buona sostanza, partendo dal (criticabile) presupposto che l’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 possa trovare applicazione solo nell’ipotesi delle scuole “pareggiate”, la Suprema Corte finisce con l’escluderne l’estensione anche all’ipotesi delle scuole “paritarie”, come quella della fattispecie oggetto del ricorso.

Si afferma, infatti, che “Non sussiste, quindi, in mancanza di una norma di legge – come invece nella fattispecie di cui all’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa”.

Abbiamo sempre sostenuto l’illegittimità del mancato riconoscimento del servizio pre ruolo ed incoraggiato, conseguentemente, ad intraprendere la via giudiziaria per far valere tale diritto. A fronte del recente pronunciamento della Corte di Cassazione, tuttavia, appare necessario ponderare maggiormente l’eventualità di un ricorso legale.

È vero, infatti, che la sentenza della Cassazione non è di per sé vincolante per i giudici di merito e che questi, pur successivamente a tale sentenza, potrebbero continuare a seguire l’orientamento favorevole ai docenti.

Ma è pur vero, d’altro canto, che una sentenza della Cassazione crea sicuramente un precedente in materia, di cui non potrà certamente non tenersi conto nell’affrontare e dirimere la questione controversa del riconoscimento del servizio pre ruolo nella scuola paritaria.

Il suggerimento che ci sentiamo di dare è quello di temporeggiare per un po’ in attesa che sul punto si registrino pronunciamenti di merito od anche una sempre possibile nuova “virata” del Supremo Collegio che riposizioni la giurisprudenza di legittimità sul versante più favorevole ai docenti.

Avv. Paolo Messineo

AGGIORNAMENTO DEL 12/02/2020

Nonostante la sentenza negativa della Cassazione sopra richiamata, riteniamo utile ed importante aggiornare i docenti interessati segnalando le pronunce successive a quella della Cassazione che, discostandosi dal nuovo orientamento, continuano a dichiarare il diritto dei docenti al riconoscimento del servizio pre ruolo.

Per gli aggiornamenti è disponibile il seguente link

AGGIORNAMENTO DEL 28/11/2020

Segnaliamo un’importantissima Ordinanza della Corte d’Appello di Roma che ha richiesto il sindacato di legittimità costituzionale della norma che nega il riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria. L’articolo è consultabile qui.

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