La denuncia di danno temuto

Dopo aver esaminato la denuncia di nuova opera, tratteremo adesso della denuncia di danno temuto che, insieme alla prima, costituiscono le c.d. “azioni di nunciazione” previste dal nostro ordinamento. Esse rappresentano delle azioni cautelari finalizzate a tutelare una situazione di fatto o a prevenire un danno futuro che potrebbe ragionevolmente derivare, nel primo caso, da una nuova opera in corso di costruzione o, nel secondo caso, da un bene preesistente.

L’art. 1172, comma 1, c.c., che tratta la denunzia di danno temuto, testualmente dispone: “il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo”.

Ciò che differenzia principalmente la denuncia di danno temuto dalla denuncia di nuova opera è, quindi, la fonte del pericolo di danno. Per espressa previsione legislativa il pericolo deve derivare “da qualsiasi edificio, albero o altra cosa”, ovvero da qualsiasi costruzione o parti di essa (ad es. muri, argini, colonne, pilastri), da alberi, filari o piantagioni o, in generale, comunque, da qualsiasi bene mobile o immobile inanimato (ad es. tronchi d’albero, fossati, terreni)

Da un semplice raffronto letterale degli artt. 1171 e 1172 c.c. si evince, pertanto, che mentre la denuncia di nuova opera è diretta a prevenire un danno proveniente da un’attività umana in corso, la denuncia di danno temuto mira ad evitare un danno che potrebbe derivare da una cosa, a causa della sua posizione o della sua particolare conformazione.

Ciò non esclude che l’attività umana possa comunque venire in rilievo anche nell’ambito di tale azione di nunciazione. Essa deve, però, rivestire tutt’al più solo carattere indiretto-mediato.

La denuncia di danno temuto può essere, infatti, esperita contro opere sì realizzate dall’uomo non in considerazione dell’attività in sé posta in essere, bensì per il pericolo di danno che si è venuto a creare per effetto dell’opera già portata a compimento al momento della proposizione della domanda giudiziale.

Ciò premesso, autorevole ed attenta dottrina, con l’avallo della giurisprudenza di legittimità, ha acutamente evidenziato in una prospettiva più ampia che, in realtà, la denuncia di danno temuto presuppone pur sempre un comportamento umano antigiuridico. Trattasi, però, di un comportamento omissivo e, più precisamente, di un’omissione posta in essere da colui che, pur avendone il potere (avendo la legittima disponibilità del bene), non si sia attivato, adoperando l’ordinaria diligenza, al fine di evitare il prodursi della situazione foriera di pericolo.

La denuncia di danno temuto, pertanto, può essere proposta in forza del richiamo al disposto degli artt. 2051 e 2053 c.c., anche quando lo stato di pericolo sia stato provocato da eventi naturali indipendenti dalla volontà umana, o ad essa solo indirettamente legati, che hanno colpito i beni sui quali il denunciato aveva un obbligo generale di custodia e manutenzione.

Quale ulteriore presupposto per la denuncia di danno temuto, il legislatore richiede che il denunciante debba temere un pericolo di danno “alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso”.

L’istituto in esame postula, pertanto, un rapporto di cosa a cosa. Non solo il danno deve provenire da una cosa di disponibilità del denunciato, ma deve essere diretto a ledere una cosa in possesso del denunciante o sulla quale quest’ultimo vanta un diritto reale, con conseguente esclusione dei danni minacciati da persone o a persone.

Si esclude, dunque, che attraverso l’azione di cui all’art. 1172 c.c. un soggetto possa richiedere la tutela di un suo diritto personale, quale ad esempio il diritto all’incolumità fisica.

Termine

La denuncia di danno temuto, diversamente dalla denuncia di nuova opera, non è soggetta ad alcun termine particolare, salvo quello inerente alla persistenza del pericolo di danno ed al termine prescrizionale decennale.

Danno

Come per la denuncia di nuova opera, il danno di cui si ha timore non deve essere certo o già verificato, ma è sufficiente che appaia ragionevolmente verificabile attraverso l’utilizzo di criteri di diligenza media.

A differenza di quanto richiesto per la denuncia di nuova opera, il danno deve essere “grave e prossimo”. Per danno “grave” deve intendersi un pericolo molto serio, un danno di entità tale da deteriorare in modo preoccupante, alterare o distruggere il bene sul quale incombe il pericolo; per “prossimo” deve, invece, intendersi un danno imminente o almeno assi vicino, suscettibile di verificarsi da un momento all’altro.

Legittimazione passiva

La denuncia di danno temuto ha il fine di ottenere l’immediata rimozione della situazione di pericolo. L’azione deve essere, pertanto, promossa contro colui che, essendovi obbligato, abbia omesso di espletare l’attività necessaria per evitare l’insorgenza della situazione di pericolo.

È indubbio che la verifica di tale qualifica diventi particolarmente complesso nel caso in cui più soggetti abbiano un particolare rapporto con il bene foriero di pericolo. La legittimazione passiva spetterà, infatti, a seconda dei casi, al soggetto che ha la proprietà, il possesso o la legittima disponibilità della cosa denunciata. Non si esclude, comunque, sussista il concorso di più soggetti legittimati passivamente.

Provvedimenti di chiusura della fase cautelare

Rispetto all’azione di denuncia di nuova opera, il legislatore lascia al giudice, nella fase cautelare, ampio potere discrezionale. Egli  può adottare i provvedimenti che ritiene idonei ad evitare il pericolo, compresi puntellamenti, opere, demolizioni, cauzioni pecuniarie a carico del denunciante o del denunciato.

Avv. Paolo Messineo

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