La denuncia di nuova opera

La denuncia di nuova opera, insieme a quella di danno temuto, rappresentano le c.d. azioni di nunciazione, azioni cautelari finalizzate a tutelare una situazione di fatto o a prevenire un danno futuro che potrebbe ragionevolmente derivare, nel primo caso, da una nuova opera in corso di costruzione o, nel secondo caso, da un bene preesistente.

Esamineremo per prima l’azione di nuova opera, disciplinata dall’art. 1171 c.c., il quale testualmente dispone:

“il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto del suo possesso, può denunziare all’autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio”.

Come si evince dalla norma, la denunzia di nuova opera può essere esperita, oltre che dal possessore, anche dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale di godimento per denunciare all’Autorità Giudiziaria una nuova opera, intrapresa sul proprio o su un altrui fondo, qualora tema che dalla stessa possa derivare un danno al bene oggetto del proprio diritto o possesso e purché l’opera in questione non sia ancora terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.

Il concetto di “nuova opera”

La denuncia di nuova opera richiede, innanzitutto, che il pericolo di danno derivi da un’attività umana diversa dalla manutenzione e dal ripristino, posta in essere sul proprio come sull’altrui fondo.

Più precisamente, con essa deve comunemente intendersi qualsiasi modificazione, conseguente ad un’attività umana, dello stato dei luoghi preesistenti, purché, tuttavia, tale modificazione sia rilevante o percepibile da un punto di vista qualitativo o quantitativo, rivesta natura sostanziale e si caratterizzi per un certo carattere di permanenza, ancorché non assoluta.

Si escludono, dunque, mere attività accidentali che si limitano ad alterare l’aspetto esterno del bene senza inciderne la struttura. In applicazione del suesposto principio, dunque, devono considerarsi “nuove opere” (ai sensi e per gli effetti dell’art. 1171 c.c.) le costruzioni, le demolizioni, gli scavi, l’abbattimento di alberi, e le modifiche alla struttura o alla volumetria di un edificio preesistente.

Riassumendo, l’opera deve consistere in una permanente modificazione dello stato dei luoghi attuata per mezzo di cose congiunte al suolo o per mezzo di attività influenti sul suolo stesso.

Il mutamento della realtà realizzato con l’opera deve essere, altresì, innovativo, ovvero non consistere in meri ripristini o manutenzioni, ma presentare di per sé caratteri oggettivi tali da far sorgere il fondato timore di un pregiudizio.

È importante sottolineare, tuttavia, che l’opera non deve essere necessariamente illegittima in fase di realizzazione, essendo sufficiente che essa sia temuta come fonte di un futuro danno ingiusto – non certo ma possibile – a causa delle sue condizioni attuali o dei caratteri oggettivi che potrà assumere una volta ultimata.

Il termine

Quali ulteriori presupposti, l’art. 1171 c.c. richiede che l’opera sia iniziata ma non ancora conclusa e che non sia trascorso un anno dal suo inizio.

La proponibilità della denuncia di nuova opera è, pertanto, soggetta ad un duplice termine: uno naturale, coincidente con il completamento dell’opera, ed uno di decadenza, costituito dall’anno di inizio della medesima. Tale scelta legislativa si giustifica, rispettivamente, da un lato, con il fatto che, una volta completata l’opera, viene meno l’interesse ad ottenere la sospensione dei lavori (ed il denunciante dovrà agire, quindi, a tutela delle proprie ragioni con le ordinarie azioni a difesa della proprietà o del possesso, volte alla rimozione ed alla definitiva eliminazione della situazione dannosa) e, dall’altro lato, con la necessità di non lasciare l’autore dell’opera nell’incertezza sulla possibilità o meno di procedere con il suo completamento.

Il danno

L’art. 1171 c.c., al fine dell’esperibilità della denuncia di nuova opera, richiede che dalla modifica dello stato dei luoghi possa derivare un danno.

Vi deve, pertanto, essere una correlazione, un nesso di causalità in senso tecnico tra la modifica dei luoghi ed il danno che potrebbe verificarsi. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il pericolo di danno richiesto dal legislatore quale presupposto per l’esercizio della denuncia di nuova opera non deve individuarsi in un danno certo o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo, valutabile in base a criteri di diligenza media, che il danno si verifichi.

Poiché, poi, la denuncia di danno temuto è un’azione cautelare, il danno deve essere necessariamente futuro, sia esso certo o solo possibile. Ne consegue che, in presenza di un danno già prodotto, l’azione de qua sarebbe ammissibile solo nel caso in cui si tema che dal proseguimento dei lavori ne possano sorgere degli altri; in caso contrario, verrebbe meno l’interesse del denunciante ad ottenere la sospensione dei lavori, e gli unici rimedi utilizzabili sarebbero quelli ricompresi nel novero delle azioni petitorie o possessorie.

Inoltre, secondo l’interpretazione prevalente, il danno deve essere inteso nella sua accezione più ampia e, quindi, non solo in senso materialistico (ovvero come il danno che incide sulla “cosa” fisicamente considerata che forma oggetto del diritto o del possesso), ma anche come diminuzione dei diritti o delle facoltà giuridiche che il denunciante vanta sulla cosa stessa.

Questioni processuali

Dal punto di vista processuale, il procedimento introdotto con la denuncia di nuova opera si articola in due fasi, l’una autonoma dall’altra: la prima, cautelare, finalizzata ad ottenere un provvedimento dal carattere “provvisorio” ed urgente al fine di scongiurare il pericolo imminente di un danno ed assicurare gli effetti della futura decisione; la seconda, eventuale, di merito, finalizzata ad accertare l’esistenza o l’inesistenza dei presupposti di diritto sottesi alla domanda ed ottenere, se ne ricorrono i presupposti, un provvedimento a tutela definitiva del diritto fatto valere dalla parte istante.

In seguito alle novelle legislative avvenute negli anni 2005 e 2009, è venuto meno il vincolo di strumentalità necessaria che legava il procedimento cautelare a quello di merito. L’instaurazione del successivo giudizio di merito, infatti, viene lasciata alla discrezionalità delle parti in quanto la misura cautelare è dotata di stabilità ex se. Più precisamente, i provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria a seguito della denuncia di nuova opera o di danno temuto non sono destinati a perdere efficacia né in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito né in caso di una sua estinzione. La stabilità degli effetti del provvedimento cautelare risulta, pertanto, raggiungibile anche in assenza dell’accertamento del diritto controverso. Trattasi, invero, di provvedimenti cautelari “anticipatori”, idonei ad incidere sulla materia del contendere analogamente ad una sentenza, anticipandone in tutto o in parte i contenuti.

È evidente come tale modifica legislativa abbia il pregio di accelerare i tempi processuali, semplificando il meccanismo decisionale e riservando la fase di merito, da definire con sentenza, solo ai casi in cui almeno una delle parti sia insoddisfatta dell’ordinanza cautelare.

Avv. Paolo Messineo

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