La mobilità interprovinciale dei docenti con precedenza ex Legge 104/92. Le ultime sentenze
Nel nostro precedente articolo abbiamo già affrontato lo spinosissimo problema del mancato riconoscimento della precedenza ex art. 33, comma 5, Legge 104/92, in favore dei docenti che chiedano la mobilità interprovinciale.
La causa di tale mancato riconoscimento, com’è noto, risiede nella previsione contenuta nella contrattazione collettiva. L’art. 13, punto IV, comma 9 del CCNI 2019/2022, infatti, dispone testualmente: “Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto di usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità”.
Poiché non si comprende il motivo di tale illogica previsione, conseguentemente si è avviato un notevole contenzioso legale che inizia a dare i frutti sperati dai docenti ingiustamente penalizzati.
Ecco perché, con il presente contributo, vogliamo rendere conto delle più recenti pronunce della magistratura del lavoro che hanno riconosciuto l’illegittimità della norma contrattuale e, di conseguenza, il diritto del docente beneficiario della precedenza in questione ad ottenere il trasferimento richiesto.
Iniziamo, quindi, citando il Tribunale di Cosenza che, con sentenza n. 174/2020 del 28/01/2020, si è pronunciato sul ricorso presentato da una docente di scuola primaria, titolare di precedenza per assistenza alla madre portatrice di handicap in situazione di gravità, di cui era unica referente.
Dopo aver richiamato il quadro normativo applicabile, il Giudice del Lavoro cosentino così si esprime: “Ritiene questo giudice, condividendo l’orientamento formatosi sulla questione (cfr., tra le altre, Tribunale di Cosenza, Ordinanza del 27 luglio 2018; Tribunale di Busto Arsizio, Ordinanza del 27/12/2017; Tribunale di Cagliari, Ordinanza del 07/09/2017) che il suddetto art. 13, IV punto si ponga in contrasto con la norma di cui all’art. 33, comma 5 della legge n. 104 del 1992 ove si prevede «Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede»”.
Partendo dal presupposto che l’art. 33, comma 5, Legge 104/92 sia norma imperativa inderogabile, in quanto diretta ad attuare fondamentali principi di solidarietà sociale, costituzionalmente garantiti, il Tribunale esclude che essa, in quanto “lex specialis”, possa essere derogata per intervento e per effetto della contrattazione collettiva.
“Peraltro è evidente un trattamento discriminatorio tra i docenti in quanto, se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale e nella procedura di assegnazione provvisoria, a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancora di più se il docente è l’unico referente, come nella specie”.
Conclude, quindi, perentoriamente il Tribunale: “La deroga alla legge 104/1992 ad opera del CCNI mobilità 2019/2020 non è dunque legittima. La domanda va dunque accolta con declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento presso la sede disponibile, tra quelle da lei indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, con la precedenza di cui all’art. 33, comma 5 della legge n. 104 del 1992”.
Sempre il medesimo Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 370/2020 del 20/02/2020, si pone sullo stesso solco della precedente sentenza sopra riportata ma, in più, fa un interessante (e quanto mai opportuno) riferimento ad una pronuncia del Tribunale di Alessandria (sentenza n. 201/2018) che, in riferimento all’inciso “ove possibile”, contenuto nell’art. 33 in questione, ritiene che di esso debba darsi un’interpretazione restrittiva, “tale cioè da comprendere solo i casi di effettiva e motivata sussistenza di superiori esigenze pubblicistiche, non invece da includere in detta accezione l’astratto e generico contemperamento di esigenze di diversa natura di altri lavoratori, che pure aspirino all’assegnazione di quel posto, non usufruendo della preferenza ex art. 33 cit.”.
Infine, segnaliamo l’Ordinanza n. 7368 del 28/02/2020 emessa dal Tribunale di Catania che, su ricorso cautelare presentato dal docente, referente unico del genitore portatore di handicap in situazione di gravità, ha chiesto ed ottenuto il trasferimento nella provincia di Agrigento.
Lo Studio Legale Messineo segue sempre con molta attenzione le vicende che interessano i docenti, i cui diritti sono stati e, tutt’ora, continuano ad essere troppo spesso sacrificati in nome di una normativa illogica, contraddittoria e, a volte, palesemente illegittima.
Ecco perché invitiamo tutti coloro, soprattutto i docenti, che fossero interessati a seguire le pubblicazioni che periodicamente lo Studio fornisce sul sito per fornire aggiornamenti costanti sull’evoluzione della normativa e della giurisprudenza.
Avv. Paolo Messineo