La P.A. deve risarcire il danno da investimento di animali selvatici

La 3^ Sez. civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4004 del 18/02/2020, si pronuncia sul ricorso proposto da un motociclista avverso la sentenza della Corte di Appello, che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere la condanna della Provincia al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che il medesimo aveva subìto.

Mentre percorreva una strada statale con la sua motocicletta, il ricorrente investiva, uccidendolo, un capriolo che aveva invaso la carreggiata, attraversandola da destra verso sinistra e, per effetto della successiva collisione con il guard rail, egli subiva la perdita di un arto inferiore.

La Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda sull’assunto che, ai sensi dell’art. 2043 c.c., non fosse ascrivibile un concreto comportamento colposo all’ente pubblico (la Provincia) in relazione alla detenzione della pubblica via.

Riteneva, infatti, irrilevante l’assenza di segnaletica in quel tratto di strada, ovvero, più in generale, non ravvisabile la violazione di un obbligo specifico di predisporre misure atte a scongiurare il sinistro (come, ad esempio, un guard rail senza interruzioni, appositi segnalatori acustici, ecc., in mancanza di una situazione di concreto rischio di presenza, sul luogo dell’impatto, di animali selvatici in numero rilevante ed incontrollato.

Avverso la sentenza della Corte territoriale, come detto, il motociclista propone ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice di merito non avesse come l’apposizione di un cartello di pericolo, come anche di altri dissuasori (catadiottri antiselvaggina o segnalatori acustici) o di un guard rail continuo nel tratto di strada in questione, sarebbero state tutte misure di prevenzione che, se adottate, avrebbero potuto contenere il rischio impatto violento con animali ungulati per i veicoli circolanti.

Ciò al fine di dissuadere il capriolo dall’attraversare la strada, essendosi dimostrato in passato come “presenza pericolosa” per chi percorreva quel tratto di strada, sito in un’area destinata ad un piano di ripopolamento della fauna selvatica montana.

La decisione della Cassazione

La Cassazione accoglie il ricorso sulla base di pronunce secondo cui “La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc. cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso […] i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente” (Cass., Sez. 3^, sentenza n. 80 del 08/01/2010; Cass., Sez. 3^, sentenza n. 21395 del 10/10/2014; Cass., Sez. 3^, ordinanza n. 18952 del 31/07/2017).

In particolare, prosegue la Corte, le suddette pronunce affermano che la delega per la gestione della fauna selvatica risulta concretamente attuata in favore delle singole Province. Di conseguenza, i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle Province espongono queste ultime ad una responsabilità per i danni cagionati dagli animali selvatici, atteso che l’esercizio di tali poteri è indirizzato sia alla tutela del complessivo equilibrio dell’ecosistema sia alla sicurezza dei soggetti potenzialmente esposti ai danni derivanti dagli imprevedibili comportamenti della fauna.

La Corte precisa, poi, che il fondamento giuridico della responsabilità della P.A. nella materia in questione non deve essere individuato nell’art. 2052 c.c., non essendo la responsabilità di cui si discute equiparabile a quella inerente al controllo sugli animali di cui si abbia una custodia o detenzione.

La Corte di Appello, nel considerare la responsabilità della P.A., si è opportunamente posta in questa prospettiva, rilevando che il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione non è risarcibile ex art. 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A.

Anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 157/1992, la responsabilità della P.A. correlata ai comportamenti degli animali selvatici nel territorio di competenza va valutata entro la cornice del danno aquiliano, ex art. 2043 c.c., con la conseguenza che, in base all’onere probatorio stabilito da tale ultima disposizione, spetta al danneggiato provare la condotta colposa dell’ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno provocato dall’animale.

L’obbligo di predisporre dispositivi specifici, mirati ad avvisare del pericolo, ovvero a scoraggiare o a impedire l’attraversamento di animali selvatici a tutela degli utenti della strada, non può che trovare fondamento in specifiche norme che impongono alla P.A., ad esempio in materia di circolazione sulla rete viaria, di adottare misure preventive a tutela di chi si trovi ad attraversare tali territori in una situazione di concreto pericolo.

Avv. Paolo Messineo     

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