La Retribuzione Professionale Docenti
Cos’è la Retribuzione Professionale Docenti
La Retribuzione Professionale Docenti (RPD) è un compenso aggiuntivo, oltre la retribuzione di base, che viene corrisposto, quale compenso di natura fissa e continuativa, al personale docente.
In particolare, tale tipo di retribuzione è stata introdotta con l’art. 7 del CCNL 15/03/2001 che, al comma 1, stabilisce: “Con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive“.
Si tratta, quindi, di una componente retributiva individuale ed accessoria, corrisposta a tutto il personale docente, di ruolo e non di ruolo, con contratto di lavoro annuale (quindi, fino al 30 giugno o al 31 agosto). Restano esclusi, pertanto, i docenti con contratti di supplenza per periodi più brevi.
Mancato riconoscimento per le supplenze brevi
Come detto, il Ministero dell’Istruzione non riconosce la Retribuzione Professionale a tutto il personale docente che ha prestato servizio a tempo determinato con contratti di durata inferiore all’intero anno scolastico, e quindi con scadenza anteriore al termine delle attività didattiche (30 giugno) o al 31 agosto.
Tale condotta rappresenta una palese violazione del principio di non discriminazione del lavoratore a tempo determinato, sancito nell’art. 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CE e, per tale motivo, numerose ed autorevoli sono le pronunce dei giudice del Lavoro che ne hanno sancito l’illegittimità.
Tra le altre cose, dal combinato disposto dell’art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dell’art. 25 del CCNL del 31/08/1999, si evince chiaramente che la Retribuzione Professionale Docenti è un elemento fisso della retribuzione che, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del 29/11/2007, è computabile nella base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.
E poiché il T.F.R. compete a tutti i docenti, senza distinzione in base alle diverse tipologie di supplenze, ne discende che la mancata attribuzione di tale voce remunerativa al personale che ha lavorato con supplenze brevi è assolutamente illegittima.
Verificare il cedolino
Per accertarsi se la RPD è stata riconosciuta è sufficiente cercare la relativa voce nel cedolino dello stipendio dove, in caso positivo, oltre alla voce “Stipendio tabellare”, si troverà anche quella di “Retribuzione Professionale Docenti”.
Il ricorso. Attenzione alla prescrizione!
Se si ha diritto alla RPD ma questa non è stata corrisposta, si può fare ricorso al Giudice del Lavoro competente per territorio (la competenza è del Tribunale ove è ubicata la sede di servizio del docente).
Attenzione. Poiché la RPD è, appunto, una componente della retribuzione, occorre stare attenti al fatto che il diritto alla percezione soggiace al termine prescrizionale di cinque anni che decorre, anche in base all’ultimo orientamento giurisprudenziale, in costanza di rapporto.
Pertanto, potranno essere richiesti soltanto gli ultimi cinque anni a ritroso. Si consiglia, quindi, di compiere atti interruttivi della prescrizione, come l’invio di una richiesta di pagamento con lettera raccomandata A/R o PEC, al fine di non perdere eventuali importi cui si avrebbe diritto.
Avv. Paolo Messineo
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