La rivedibilità della condizione di handicap e la precedenza nella mobilità scolastica
Torniamo ad occuparci della Legge 104/92 e, in particolare, di un problema legato alla “rivedibilità” della condizione di handicap. Com’è noto, infatti, l’iter amministrativo per il riconoscimento dello status di “portatore di handicap” può concludersi o con un provvedimento di definitiva concessione del predetto status, che non comporta l’obbligo del beneficiario di sottoporsi a successiva visita di revisione, oppure con un provvedimento provvisorio che, riconoscendo la condizione, preveda, tuttavia, la rivedibilità per l’accertamento della sussistenza dei presupposti.
In questa seconda ipotesi, il lavoratore che beneficia delle agevolazioni previste dalla Legge 104/92 può continuare ad usufruirne sino all’esito della visita di revisione? Il problema si è posto (e, purtroppo, continua a porsi) per il personale docente ed ATA del Ministero dell’Istruzione.
Infatti, il CCNI per la mobilità del predetto personale prevede che “la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) (precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, n.d.r.) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili”.
Poiché tale norma è stata interpretata dall’Amministrazione scolastica nel senso di non riconoscere la precedenza nel caso in cui il verbale INPS preveda la revisione del soggetto portatore di handicap, ciò significa, ad esempio, che al docente che presti assistenza al coniuge, dichiarato disabile con un provvedimento che preveda la successiva visita di revisione, non verrà riconosciuta la relativa precedenza nella domanda di mobilità.
È quanto accaduto ad una docente avente la propria sede di titolarità in provincia di Roma che, per l’A.S. 2018/2019, aveva chiesto il trasferimento a Palermo, facendo valere il diritto di precedenza per l’assistenza al coniuge, portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3 Legge 104/92.
Il Ministero, costituitosi in giudizio, aveva contestato la fondatezza del ricorso deducendo l’intervenuta carenza d’interesse ad una pronuncia poiché, a decorrere dall’A.S. 2019/2020, la ricorrente aveva avuto il riconoscimento della precedenza e, conseguentemente, anche il chiesto trasferimento.
Il giudice del lavoro di Palermo, con sentenza n. 237/2021 del 22/01/2021, ai fini della disciplina delle spese di lite (ed in applicazione del principio della c.d. “soccombenza virtuale”), esamina la fondatezza della pretesa azionata, confermando la correttezza della tesi avanzata dalla docente.
Sostiene, infatti, il Tribunale palermitano che il riferimento alla “permanenza” della disabilità, quale condizione necessaria per il riconoscimento della precedenza in favore del coniuge del disabile, confligge chiaramente con diverse norme di legge di rango primario, quali:
– l’art. 33, comma 5 della legge 104/92, a norma del quale il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità “…ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere…”;
– l’art. 601 del D. Lgs. n. 297/1994 (c.d. Testo Unico sulla Scuola), secondo cui “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”;
– l’art. 25, comma 6-bis, della Legge n. 114/2014, secondo cui “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
Prosegue il Tribunale affermando testualmente: “Le succitate disposizioni chiariscono in maniera evidente come i benefici e le guarentigie riconosciute ai soggetti (ed ai parenti che assistono) portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, non presuppongono la natura «permanente» della disabilità stessa, sicché la specificazione contenuta in tal senso nel CCNL sopra richiamato introduce un’illegittima delimitazione dei diritti dei disabili non prevista e quindi incompatibile con la normativa primaria”.
Alla luce di tali considerazioni, conclude il giudicante, la ricorrente, assistendo il proprio coniuge portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, avrebbe dovuto fruire del diritto di precedenza già nell’ambito della procedura di mobilità relativa all’anno scolastico 2018/2019.
Pertanto, pur dichiarando la cessazione della materia del contendere, il giudice del lavoro di Palermo ha condannato l’Amministrazione scolastica alla refusione delle spese di lite.
Avv. Paolo Messineo
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