L’assegno divorzile va ridotto se l’ex non cerca lavoro
Torniamo ad occuparci di diritto di famiglia e, in particolare, della quantificazione dell’assegno divorzile.
L’occasione ci viene fornita dalla Ordinanza n. 3661 del 13/02/2020 con la quale la Corte di Cassazione, Sez. I, ha affermato il seguente principio di diritto: la solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno divorzile, si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità e pertanto l’ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva tutte le sue potenzialità professionali e reddituali, piuttosto che tenere un comportamento deresponsabilizzante, limitandosi ad aspettare opportunità di lavoro e gravando sul coniuge più abbiente.
Il caso
La moglie, odierna ricorrente in Cassazione, all’epoca del matrimonio aveva lasciato il lavoro e abbandonato gli studi per prendersi esclusivamente cura dei figli, posto che il marito, totalmente dedito alla carriera professionale, non poteva farvi fronte.
Quest’ultimo, nel frattempo, era andato in pensione mentre la moglie aveva ereditato sia dal padre sia dalla madre; tali circostanze avevano indotto l’ex marito ad appellare la sentenza del Tribunale che aveva inizialmente posto a suo carico un assegno divorzile di € 4.000,00 mensili.
La Corte di Appello, sulla base delle nuove circostanze, aveva ridotto l’importo dell’assegno ad € 1.500,00 al mese. Avverso tale sentenza, la ex coniuge propone ricorso per cassazione, lamentando, innanzitutto, la mancata parametrazione dell’importo dell’assegno al tenore di vita precedentemente goduto in costanza di matrimonio; poi, l’eccessiva rilevanza attribuita alla successione paterna in mancanza di apprezzabile miglioramento delle sue condizioni patrimoniali; infine, che l’attitudine al lavoro assume rilievo solo se esiste un’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, adeguata alla qualificazione professionale ed alla dignità della persona.
La decisione della Corte
La Cassazione respinge il ricorso dell’ex moglie per i seguenti motivi.
In primo luogo, affermano i giudici di legittimità, sia il tribunale sia la Corte di Appello hanno correttamente fatto applicazione del nuovo orientamento giurisprudenziale in materia di assegno divorzile, secondo il quale quest’ultimo non deve più consentire all’avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio.
Il giudice, infatti, al fine di accertare se ed in quale misura debba essere riconosciuto l’assegno divorzile richiesto, deve preliminarmente procedere alla comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti e, se riscontra l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente unitamente all’impossibilità oggettiva di procurarseli, dovrà verificare se tale sperequazione sia ascrivibile al sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali che il coniuge richiedente abbia sofferto al fine di contribuire alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi.
La quantificazione dell’assegno dovrà essere, quindi, effettuata in modo da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato ad un simile contributo.
Per quanto riguarda, poi, il tema della capacità lavorativa e la mancata attivazione per la ricerca di un’occupazione fin dal momento della separazione, la Corte ha specificato che non rilevano le concrete occasioni di ottenere un nuovo lavoro, essendo sufficiente la capacità e la idoneità a procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
L’ex coniuge, infatti è chiamato, dopo lo scioglimento del matrimonio, a valorizzare tutte le proprie potenzialità con una condotta attiva e non assumendo un “atteggiamento deresponsabilizzante ed attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l’esito della fine della vita matrimoniale”.
Avv. Paolo Messineo
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