L’azione revocatoria fallimentare

L’azione revocatoria fallimentare è lo strumento finalizzato a ricostituire il patrimonio del fallito, andando ad incidere, privandoli di effetto, sugli atti dallo stesso posti in essere nel periodo antecedente alla dichiarazione del fallimento, in violazione del principio della par condicio creditorum.

Nel diritto civile e in quello fallimentare, la locuzione latina par condicio creditorum (letteralmente “parità di trattamento dei creditori”) esprime un principio giuridico secondo il quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore salve le cause legittime di prelazione.

Per assicurare la parità di trattamento, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale o esecutiva può essere iniziata o proseguita da questo o quel creditore. Il principio è accolto dal codice civile italiano all’articolo 2741, che recita: “I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche”. Per dare concreta attuazione al principio della parità di trattamento dei creditori, la legge (art. 66, comma 1, R.D. n. 267/1942) stabilisce che “il curatore (del fallimento) può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.

Il successivo art. 67 contiene l’elenco degli atti compiuti dal fallito che possono essere revocati al fine di non pregiudicare il principio del par condicio tra i creditori; tra gli atti revocabili ricordiamo solo le ipotesi più frequenti nella pratica quotidiana e, precisamente: 1. gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; 2. i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Quindi, se il debitore fallito, per adempiere un’obbligazione assunta, esegue un pagamento nei sei mesi che precedono la dichiarazione di fallimento, chi riceve il pagamento potrà sentirsi richiedere la restituzione, in favore della curatela fallimentare, di quanto incassato dal fallito.

Tuttavia, la legge fallimentare pone dei limiti all’operatività della revocabilità, a tutela di chi si trovi a contrarre con il debitore fallito. Infatti, colui che riceve il pagamento da chi poi venga dichiarato fallito è ammesso a provare che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore.

Fornendo tale prova, quanto ricevuto dal fallito non sarà suscettibile di azione revocatoria e potrà essere legittimamente trattenuto. Non tutti i pagamenti o gli atti dispositivi compiuti dal debitore poi dichiarato fallito sono, tuttavia, soggetti ad azione revocatoria; l’art. 67, comma 2, Legge Fallimentare, infatti, contiene una serie di ipotesi in cui l’azione revocatoria non può essere esercitata.

Una tra le più interessanti di queste ipotesi è quella contemplata alla lettera a) e, precisamente, quella riguardante i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso. Ma cosa si intende per “termini d’uso”? Vediamo cosa dice la giurisprudenza in proposito: “Il rinvio dell’art. 67, comma 3, lett. a), L. Fall. ai “termini d’uso”, ai fini dell’esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento” (Cass. civ. Sez. VI – Ord., 08/03/2018, n. 5587).

“Con riferimento all’art. 67, 3° comma, lett. c), L. fall., il concetto di “termini d’uso” fa riferimento alle condizioni di tempo e di modo dei pagamenti normalmente in uso tra i contraenti ed in concreto pattuiti tra le parti, sempre che siano mezzi fisiologici e usuali di pagamento, mentre non possono divenire “termini d’uso” prassi patologiche e forme anormali di pagamento, non concordate dalle parti all’inizio del rapporto negoziale” (Trib. Torino, sez. I sent. 02/03/2016).

Quindi, al fine di rendere operante l’esenzione dalla revocatoria prevista dalla norma in commento, è necessario che il pagamento sia stato eseguito, oltre che con mezzi ordinari, anche nei tempi previsti dal regolamento negoziale accettato dalle parti (cfr. Corte d’Appello Milano, sez. IV, sent. 12/10/2015).

Ricapitolando, per poter validamente agire in revocatoria è necessario fornire la prova della conoscenza, da parte di chi riceve il pagamento, dello stato di insolvenza del debitore fallito (c.d. scientia decotionis) e, per converso, chi riceve il pagamento è ammesso a provare che ignorava tale stato di insolvenza.

È opportuno, a questo punto, procedere ad una breve analisi delle pronunce giurisprudenziali formatesi sull’argomento. In una serie di pronunce, è stato affermato il principio secondo cui la prova della conoscenza dell’insolvenza può essere raggiunta anche presuntivamente; così, per esempio, Cass. Sez. VI, Ord. n. 15796/2018 afferma che “in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività.

La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità.”

Ancora, per Corte d’Appello Roma, sez. I, sent. 27/04/2018, “ai fini dell’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, presupposto della revocatoria fallimentare di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici.”

Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere della prova, è stato affermato che “mentre compete al curatore di dimostrare la conoscenza in capo al convenuto dello stato di insolvenza, è, invece, onere del convenuto dimostrare l’esistenza della causa di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui alla lettera a del terzo comma dell’articolo 67, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), relativo ai pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso” (Trib. Salerno sent. 04/11/2013).

Cosa succede nel caso in cui l’azione revocatoria abbia successo? Il secondo comma dell’art. 70 Legge Fallimentare prevede che “colui che, per effetto (dell’azione revocatoria) ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito”.

Ecco, quindi, che viene data concreta attuazione al principio della par condicio credito rum, in quanto chi subisce la revocazione del pagamento non potrà “scavalcare” gli altri creditori del fallito, ma dovrà concorrere al pari di essi nella distribuzione di quanto ricavato all’esito della procedura fallimentare.

Infine, è importante evidenziare che l’azione revocatoria può essere esercitata entro e non oltre i limiti temporali stabiliti dall’art. 69-bis Legge fallimentare e, cioè, entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento e, comunque, entro cinque anni dal compimento dell’atto.                                                                                                       

  Avv. Paolo Messineo

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