Legge 104: il venir meno del requisito della “gravità” non ha effetto retroattivo

In questo contributo affrontiamo un argomento inerente ad un particolare aspetto legato alla Legge n. 104/92, e cioè quello delle possibili conseguenze, sul piano patrimoniale, derivanti dal venir meno del requisito della “gravità”.

Com’è noto, infatti, il riconoscimento della condizione di disabilità connotata dal requisito della “gravità” attribuisce al soggetto beneficiario, ai sensi dell’art. 33 della medesima Legge n. 104, il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

Ma cosa succede se, in sede di visita di revisione, la Commissione medica, pur confermando la condizione di disabilità, ritenesse di non riconoscere ulteriormente il requisito della “gravità”?

Il caso

La vicenda in esame, oggetto della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 169/2020 del 17/07/2020, è relativa all’ambito scolastico, ma il principio di diritto che è stato applicato per dirimere la controversia è valido in tutte le ipotesi di lavoratore beneficiario di Legge 104.

In concreto, una collaboratrice scolastica conveniva in giudizio il Ministero dell’Istruzione esponendo di essere affetta da invalidità e di essere stata sottoposta a visita in data 11/07/1981 a cura della Commissione Sanitaria Invalidi Civili presso la USL, che la giudicava affetta da invalidità civile nella misura del 100%; successivamente, il 10/11/1995, la ricorrente era stata giudicata dalla Commissione ex art. 4, Legge 104/92 handicappata in situazione di gravità.

Proseguiva la ricorrente esponendo che, in ragione di tale situazione sanitaria, nel corso degli anni aveva chiesto di poter fruire dei permessi mensili ex art. 33 Legge 104/92, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Istituto, sottoponendo le domande per il visto al Direttore Servizi Generali Amministrativi e ottenendo la concessione da parte del Dirigente Scolastico.

In seguito a domanda di revisione del 24/04/2019, la ricorrente era stata sottoposta a visita da parte della Commissione ex art. 4 Legge 104/92, la quale l’aveva dichiarata persona con handicap ex art. 3, comma 1, ma senza connotazione di gravità; in data 08/08/2019, poi, era stata giudicata dall’apposita Commissione “invalida civile” nella misura dell’85%.

Con provvedimento del 18/10/2019, il Dirigente Scolastico aveva decretato che la ricorrente, non risultando essere stata né essere attualmente in possesso dei requisiti di Legge, non aveva avuto e non aveva attualmente diritto di poter fruire dei permessi previsti dalla Legge 104.

Pertanto, era stata avanzata nei confronti della ricorrente richiesta di ripetizione degli emolumenti dal 2009 al 2019, sulla scorta dell’asserita illegittima fruizione dei medesimi permessi, al punto che la Ragioneria Territoriale dello Stato aveva avviato il procedimento di recupero della complessiva somma di € 9.837,00 da rateizzare mensilmente sulla retribuzione.

La questione

È legittimo, quindi, che – sulla base di un provvedimento di revisione successivo a quello che originariamente aveva riconosciuto il requisito della gravità – la Pubblica Amministrazione possa pretendere la restituzione degli emolumenti corrispondenti ai giorni di permesso ex Legge 104, di cui il lavoratore ha fruito in base all’originario provvedimento concessivo?

A parere del Tribunale (e a ragion di logica), no.

Infatti, dopo aver rilevato che il giudizio in ordine alla situazione di handicap con connotazione di gravità in cui versava la ricorrente sin dal 1995 risultava formulato dall’apposita Commissione costituita ai sensi della Legge 104/92, che aveva riconosciuto e riscontrato la “gravità”, il Tribunale del lavoro di Rovigo censura l’operato dell’Amministrazione Scolastica sotto il profilo giuridico.

Invero, disposizioni normative sia primarie che secondarie impongono di non retrodatare gli effetti del provvedimento di revisione delle condizioni di salute della persona affetta da handicap, sia pure senza connotazione di gravità, alla luce della revisione.

L’art. 5 del D.P.R. n. 698/1994 stabilisce che “I benefici economici” collegati agli stati di invalidità “decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla U.S.L. o dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie”.

“In caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti”, prosegue la norma, “il provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell’accertata insussitenza dei requisiti prescritti e, quindi, senza pregiudizio per gli importi già percepiti.

Nello stesso senso, inoltre, depone il Messaggio INPS n. 1217/18 il quale stabilisce testualmente: “Nell’ipotesi in cui dalla verifica sanitaria scaturisca un provvedimento di revoca, esso produrrà effetti solo dal mese successivo alla data dell’accertata insussistenza dei requisiti prescritti e non intaccherà gli importi arretrati, i quali dovranno essere erogati per tutti i periodi in cui risultino sussistenti i requisiti socio-economici”.

La decisione

Conseguentemente, il provvedimento del Dirigente Scolastico che aveva decretato come la ricorrente non avesse avuto diritto di fruire dei permessi retribuiti previsti dalla Legge n. 104/92 non ha alcun fondamento normativo.

“Senza considerare”, osserva il Giudice, “che lo stesso Dirigente Scolastico, anche se persona fisica diversa dall’attuale, ed il DSGA che hanno vistato le richieste di permesso della ricorrente e concesso i permessi ai sensi dell’art. 33 della Legge n. 104/92, non hanno avuto cura di chiedere, in quasi venticinque anni, alcuna verifica sulla situazione sanitaria della ricorrente, tanto che perlomeno sarebbe ipotizzabile un concorso di colpa dei ricordati esponenti dell’Amministrazione nell’asserito indebito addebitato alla ricorrente.

In conclusione, il Tribunale adito, per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, annulla, in quanto illegittimo, il provvedimento del Dirigente Scolastico che la ricorrente aveva impugnato, condannando, altresì, il Ministero al pagamento delle spese processuali.

     Avv. Paolo Messineo        

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Avvocato Paolo Messineo
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2 Thoughts to “Legge 104: il venir meno del requisito della “gravità” non ha effetto retroattivo”

  1. Manuela

    Buongiorno, questo risultava anche a me, e mi era stato confermato sia da contact center inps tempo fa che dalla commissione della revisione a cui mi recai dopo circa 4 mesi dalla scadenza del precedente verbale, per un ritardo nella convocazione a visita a carico dell’Inps, inoltre sapevo che il decreto legge 114 del 2014 ribadiva questo diritto a mantenere i benefici fino alla data della convocazione a visita successiva. Succede però che a distanza di un anno, l’Inps mi manda una comunicazione in cui dice che quei permessi non mi spettavano (nonostante ne abbia usufruito solo PRIMA che venissi convocata a nuova visita per la revisione) e arbitrariamente ritira tutto, dicendomi che se voglio ho 90 giorni per fare ricorso, cosa che ovviamente farò, però intanto l’azienda se ne frega e dice che deve attenersi a quanto stabilisce l’Inps e si prende tutto indietro (4 mesi e mezzo di permessi 104), e al massimo se vinco il ricorso mi danno tutto indietro. Però sappiamo bene quali siano le tempistiche per queste cose burocratiche, e intanto io mi ritrovo in ginocchio. Possibile che non si possa fare nulla contro queste ingiustizie??

    1. Gentilissima Manuela, purtroppo molto spesso la P.A. adotta provvedimenti veramente incomprensibili e, come nel caso in questione, assolutamente ingiustificati sotto il profilo normativo. L’unico rimedio resta solo e sempre quello del ricorso all’Autorità Giudiziaria che, tuttavia, ha i suoi tempi. Resto a Sua disposizione per eventuale assistenza. Grazie per aver contattato lo Studio. Buona giornata.

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