L’invalidità civile

Premessa

Il nostro sistema costituzionale prevede delle norme specifiche dettate a tutela di coloro che, a causa della loro condizione di inabilità, non sono in condizione di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

Precisamente, l’art. 2 Cost. richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale, mentre l’art. 38, comma 1, Cost. prevede che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

 Nell’ambito della tutela delineata, già a livello costituzionale, si inseriscono le prestazioni economiche che vengono riconosciute, a prescindere dall’attività lavorativa, in favore degli invalidi civili.

L’invalidità civile: definizione

È necessario, quindi, definire preliminarmente il concetto di invalidità civile e di invalido civile.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, Legge 30/03/1971 n. 118, si considerano invalidi civili i soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo che abbiano subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minore degli anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Invalidi civili possono essere i cittadini italiani residenti in Italia o i cittadini comunitari o extracomunitari ma titolari della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno.

L’assegno di invalidità civile: requisiti, limiti e importo

L’assegno di invalidità civile è una provvidenza economica riconosciuta ai mutilati ed agli invalidi civili di età compresa tra i 18 ed i 66 anni e 7 mesi, nei cui confronti sia stata accertata un’invalidità civile ricompresa tra il 74% ed il 99%.

Trattasi di un sostegno a carattere assistenziale, cioè slegato da un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario, per usufruire del quale è necessario il rispetto di determinati requisiti reddituali. Specificamente, il soggetto che voglia usufruire dell’assegno di invalidità civile non deve superare il limite di reddito annuo fissato, per l’anno 2018, in € 4.853,29, per la cui valutazione rilevano i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini IRPEF al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

Non entra quindi nella valutazione del reddito l’importo stesso dell’assegno mensile, le rendite Inail, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento. Al riguardo occorre ricordare che anche la casa di abitazione è stata recentemente dispensata dalla valutazione del reddito. La valutazione del reddito deve essere effettuata nei confronti del solo percettore del sostegno economico e non, anche, del coniuge o degli altri familiari. La corresponsione dell’assegno avviene sempre in misura piena se è soddisfatto il predetto requisito reddituale (e non è prevista l’attribuzione in misura parziale in caso di superamento del reddito).

La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’invalidità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2018, ad € 282,55 al mese e non è soggetta al prelievo Irpef.

Compatibilità con altre prestazioni di invalidità e con attività lavorativa

L’assegno di invalidità non è cumulabile con qualsiasi prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio e con prestazioni erogate dall’INAIL. Invece non è incompatibile con il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia, riconosciuto in favore dei soggetti con un’invalidità pari almeno all’80%, trattandosi di prestazioni che possono coesistere e operando solo una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia.

Questione diversa riguarda la possibilità per il beneficiario dell’assegno mensile di svolgere attività lavorativa giacché, tra le condizioni per il conseguimento dell’assegno, l’articolo 3 della legge 118/1971, richiede che l’interessato non svolga alcuna attività né di natura subordinata né autonoma. A tal fine il titolare dell’assegno deve trasmettere annualmente all’INPS una autocertificazione nella quale dichiari di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’INPS. Nonostante il generale divieto appena indicato la prassi amministrativa INPS ritiene che la percezione di un reddito da lavoro inferiore al limite stabilito dalla norma (4.800 euro annui) per il riconoscimento dell’assegno di invalidità, non configura uno svolgimento di attività lavorativa e, pertanto, l’interessato possa comunque ottenere il beneficio (cfr. Messaggio Inps 3043/2008;).

Riepilogando, i requisiti per richiedere ed ottenere l’assegno mensile di invalidità possono così sintetizzarsi:

  • età compresa tra i 18 ed i 66 anni e 7 mesi;
  • cittadinanza italiana o, per i cittadini extracomunitari, possesso del permesso di soggiorno;
  • riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%;
  • non svolgimento di attività lavorativa;
  • percezione di reddito compreso entro i limiti determinati annualmente.

Il procedimento di accertamento dell’invalidità

Il processo di riconoscimento dell’invalidità si articola in una fase sanitaria e in una fase amministrativa.

La prima è diretta ad accertare il grado di invalidità civile in base alle minorazioni di cui è affetto il soggetto richiedente; la seconda è diretta, previa verifica dei requisiti amministrativi stabiliti dalla normativa vigente, alla concessione dei benefici che la legge riserva ai cittadini in relazione allo stato invalidante riconosciuto.

Senza entrare eccessivamente nei tecnicismi, possiamo delineare in estrema sintesi l’iter da seguire per presentare la domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile (che vale anche per la cecità, la sordità, la disabilità e l’handicap).

Il cittadino che intenda presentare la relativa domanda deve recarsi presso un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti e che contiene, oltre ai dati anagrafici del richiedente, i dati clinici e la diagnosi.

Completata l’acquisizione del certificato, viene generata una ricevuta contenente il numero del certificato, che il richiedente dovrà riportare nella domanda per abbinare i due documenti (domanda e certificato) e, ovviamente, il certificato introduttivo in originale, che dovrà essere esibito al momento della visita medica.

Il sistema proporrà una data per la visita medica, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, per le visite ordinarie; entro 15 giorni per le patologie oncologiche.

Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita sarà comunicato con lettera raccomandata A/R all’indirizzo indicato nella domanda e alla email eventualmente comunicata.

La visita viene sostenuta presso la Commissione medica Asl, integrata dal medico Inps, che, dopo avere effettuato la visita, redige il relativo verbale medico in formato elettronico.

L’accertamento  sanitario si conclude con la manifestazione di un giudizio medico-legale che potrà essere espresso all’unanimità dei componenti della Commissione integrata dal medico Inps, oppure a maggioranza dei componenti della Commissione.

Nel caso di giudizio espresso all’unanimità, il verbale viene sottoposto alla valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente per la validazione, ottenuta la quale il verbale viene trasmesso al domicilio del cittadino richiedente e, nel caso in cui vengano riconosciuti anche benefici economici, viene attivato il flusso amministrativo per l’erogazione degli stessi.

Nel caso di giudizio espresso a maggioranza, l’Inps sospende l’invio del verbale ed acquisisce dalla Asl la documentazione sanitaria. Il Responsabile del Centro Medico Legale competente per territorio potrà validare il verbale o disporre una visita da parte della Commissione medica, integrata dalla presenza di un medico rappresentante delle associazioni di categoria e dall’operatore sociale nei casi previsti dalla legge.

Anche in questo caso, la procedura si conclude con l’invio del verbale al domicilio del richiedente.

Il ricorso contro l’accertamento dell’invalidità civile, della disabilità e dell’handicap

Il verbale delle Commissioni che riconosce o nega l’invalidità civile (ma anche la disabilità o l’handicap) può essere impugnato nel termine di 180 giorni con ricorso avanti al Giudice del Lavoro del Tribunale.

Tuttavia, prima di investire della controversia la predetta Autorità Giudiziaria, sarà necessario esperire l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio (A.T.P.), introdotto dalla Legge n. 111/2011.

Lo scopo di questo procedimento è quello di procedere ad una verifica preventiva della sussistenza delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio (riconoscimento dell’invalidità civile / cecità civile / sordità civile / handicap / disabilità e riconoscimento della pensione di inabilità e dell’assegno di invalidità), con la conseguenza che l’espletamento del suddetto accertamento diventa condizione di procedibilità della domanda.

Ciò significa che se l’interessato propone un giudizio ordinario per il riconoscimento dell’invalidità civile senza aver preventivamente promosso l’accertamento tecnico o senza averne atteso l’esito, il giudice rileverà d’ufficio il vizio, assegnando alle parti un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di A.T.P. o per il completamento dello stesso.

Seguirà la nomina, da parte del giudice, di un Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) che effettuerà la visita medica e che redigerà una relazione con le conclusioni sull’esito della visita.

Tale relazione sarà oggetto delle eventuali osservazioni e/o contestazioni delle parti costituite ma, in assenza di contestazioni, il giudice omologherà l’accertamento sanitario secondo le risultanze del C.T.U. ed il relativo decreto verrà notificato agli enti competenti che, in caso di giudizio favorevole, provvederanno al pagamento delle provvidenze entro 120 giorni dalla notifica.

Avv. Paolo Messineo

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