L’obbligo di vigilanza della P.A. sui fondi privati
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6651 del 09 marzo 2020, torna ad occuparsi della spinosa questione della responsabilità della P.A. per cose in custodia e, nel caso in questione, per un sinistro causato dalla caduta sulla strada di un albero insistente su un fondo privato confinante.
La vicenda
I ricorrenti chiedevano al Supremo Collegio la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Pisa con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni da loro avanzata nei confronti dell’ANAS in relazione all’incidente stradale occorso su una Strata Statale, che li aveva visti coinvolti.
Il sinistro si era verificato mediante la collisione dell’autovettura con un albero di grandi dimensioni che, caduto a causa di una tempesta di vento, aveva del tutto intercluso la carreggiata di transito, rendendo inevitabile lo scontro, dal quale erano derivate lesioni personali ai ricorrenti e la distruzione del veicolo.
L’ente convenuto aveva chiamato in causa la proprietaria del fondo limitrofo sul quale, secondo la sua tesi difensiva, era radicato l’albero che si era abbattuto sulla strada.
La decisione della Cassazione
La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha enunciato i seguenti principi di diritto in tema di responsabilità della P.A. quale ente proprietario delle strade:
- in tema di circolazione stradale è dovere primario dell’ente proprietario della strada (e dell’ANAS, in relazione alle strade ed autostrade che le sono affidate ed in relazione alle quali esercita i diritti ed i poteri attribuiti all’ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e dei provvedimenti necessari;
- ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l’evento lesivo trova origine nella cattiva od omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza;
- l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l’obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché – ove, invece, esse si verifichino – quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere;
- l’ente, pertanto, è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, c.c. e 2043 c.c., qualora, pur potendosi avvedere con l’ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l’abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione.
Avv. Paolo Messineo
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