L’Ordinanza Ministeriale 2021/2022

I motivi di illegittimità

In data il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29/03/2021, con la quale ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per il prossimo anno scolastico 2021/2022.

Al pari di quelle che la hanno preceduta, anche quest’ultima Ordinanza presenta rilevanti profili di illegittimità che, nello specifico, riguardano:

  • il mancato riconoscimento della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7 della Legge n. 104/1992, per l’assistenza del genitore gravemente disabile, nelle operazioni di mobilità interprovinciale;
  • il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria;
  • l’illegittimo accantonamento del 50% dei posti in favore degli immessi in ruolo che si renderanno disponibili in seguito ai trasferimenti provinciali, stabilito dal CCNI del 06/03/2019.

Il riconoscimento del servizio pre ruolo nella scuola paritaria

Diciamo subito che, per quanto riguarda il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria, l’orientamento della giurisprudenza – al momento – non è favorevole. 

Tuttavia, come abbiamo scritto in un nostro articolo, è pendente innanzi alla Corte Costituzionale il giudizio sulla costituzionalità dell’art. 485 del T.U. sulla Scuola (norma che impedisce il riconoscimento), la cui udienza verrà discussa il prossimo 23 giugno.

Per tale motivo, riteniamo che in questo momento sia opportuno astenersi dall’intraprendere azioni legali, in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale che – si spera – possa dichiarare l’illegittimità della norma sopra citata.

Ovviamente, non appena si saprà l’esito del giudizio provvederemo a darne tempestiva comunicazione.

La precedenza per assistenza al genitore nella mobilità interprovinciale

Per ciò che riguarda, invece, il mancato riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7 della Legge n. 104/1992, per l’assistenza del genitore gravemente disabile nelle operazioni di mobilità interprovinciale, lo Studio offre assistenza giuridico-legale per la proposizione del ricorso finalizzato ad ottenere la valutazione di detta precedenza, chela giurisprudenza giuslavoristica maggioritaria ormai riconosce ampiamente.

L’accantonamento dei posti per le immissioni in ruolo

Il CCNI 2019, applicabile anche per l’A.S. 2021/2022, prevede all’art. 8, l’accantonamento del 50% dei posti disponibili che residuano al termine delle operazioni di mobilità provinciale. Il restante 50% è ulteriormente destinato, per il 25%, alla mobilità territoriale interprovinciale e, per l’altro 25%, alla mobilità professionale.

Tale accantonamento è illegittimo, in quanto le disposizioni di rango primario vigenti non esprimono alcuna priorità in favore dei docenti immessi in ruolo che, in tal modo, sottraggono sedi che dovrebbero essere rese disponibili prioritariamente per la mobilità interprovinciale.

Cosa fare per proporre ricorso

Per quanto riguarda il ricorso per il riconoscimento della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7 della Legge n. 104/1992, per l’assistenza del genitore gravemente disabile nelle operazioni di mobilità interprovinciale, il Docente dovrà inserire nella domanda di mobilità, da presentare tramite piattaforma Istanze On Line, l’istanza con la quale chiedere la valutazione della precedenza nella procedura di mobilità. 

Tale istanza dovrà essere contestualmente inviata, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, anche in forma cartacea (con raccomandata A/R) all’Amministrazione scolastica di competenza.

Successivamente alla pubblicazione dei movimenti interprovinciali, qualora il Docente non abbia ottenuto il trasferimento richiesto, potrà rivolgersi al nostro Studio per richiedere il modello di reclamo da inviare all’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento dell’email con cui il Ministero dell’Istruzione ha comunicato il mancato ottenimento del movimento richiesto per l’A.S. 2021/2022.

Nel caso in cui il reclamo dovesse avere esito negativo, si potrà proporre ricorso (anche in via d’urgenza, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 700 C.P.C.) al Giudice del Lavoro territorialmente competente.

Richiesta informazioni

Per aderire o richiedere informazioni sul ricorso gli interessati possono scrivere una mail a studio@avvocatomessineo.it per ricevere l’assistenza necessaria e la documentazione necessaria per l’avvio dell’azione giudiziaria.

Avv. Paolo Messineo