Ore di sostegno insufficienti: che fare?
Chi, purtroppo, vive – direttamente o indirettamente – il problema della disabilità sa perfettamente che spesso, tra i mille problemi che questa condizione comporta, c’è anche quello della insufficiente copertura delle ore di sostegno scolastico per i bambini che frequentano i nostri istituti.
Anche casi di grave disabilità, infatti, finiscono per essere lasciati senza l’adeguata copertura del monte ore, con la conseguenza che gli alunni più svantaggiati, invece di ricevere il supporto didattico cui avrebbero diritto, vengono privati dell’insegnante di sostegno che rappresenta, per loro, un punto di riferimento fondamentale.
Ma perché questo accade e, soprattutto, cosa dice la legge al riguardo?
È necessario, preliminarmente, partire dal presupposto che il diritto all’istruzione è certamente rientrante tra i diritti fondamentali della persona e, per tale motivo, riceve riconoscimento e tutela nell’ordinamento giuridico internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 13/12/2006, resa esecutiva in Italia con Legge n. 18/2009), europeo (art. 2 Trattato sull’Unione Europea ed artt. 9 e 10 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) ed interno (artt. 2 e 3 Costituzione, art. 12 Legge 104/1992, Legge n. 67/2006, recante Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).
Detto questo, l’art. 2 Legge n. 244/2007 ha fissato il rapporto numerico in un insegnante di sostegno ogni due alunni diversamente abili, ferma restando la possibilità di autorizzare assunzioni in deroga prevista dall’art. 39, comma 3-bis, Legge n. 449/1997.
Tuttavia, la giurisprudenza si sta consolidando nel riconoscere, nei casi di grave disabilità, il diritto dell’alunno a fruire dell’insegnante di sostegno per tutte le ore di frequenza e, quindi, in rapporto di 1 a 1.
Se, dunque, i criteri di determinazione del numero degli insegnanti di sostegno sono quelli sopra indicato, perché si verificano casi in cui a bambini con disabilità (anche grave) viene riconosciuto un numero di ore di sostegno inferiore a quello cui avrebbero diritto?
L’Amministrazione Scolastica si trincera dietro la generica giustificazione dell’insufficienza di risorse finanziarie per garantire l’integrale copertura del fabbisogno ma, a ben vedere, tale motivazione non è assolutamente accettabile.
Omettendo la descrizione dell’iter amministrativo per il riconoscimento della disabilità (che per ragioni di sintesi diamo per acquisito), vediamo come, concretamente, si giunge alla determinazione delle ore di sostegno attribuibili a ciascun alunno.
Dopo una fase di valutazione ed osservazione, il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Handicap (GLOH), formato dagli insegnanti della classe dell’alunno, dall’insegnante di sostegno (se già assegnato), dai genitori dell’alunno e dagli operatori del Distretto Socio-Sanitario, procede – sulla base della Diagnosi Funzionale – alla elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale e, successivamente, del Piano Educativo Individualizzato, che individua ed esplicita gli interventi didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione predisposti in favore dell’alunno.
Il Dirigente Scolastico trasmette le relative risultanze agli Uffici Scolastici che, in seguito all’acquisizione di tali dati, devono attribuire ai singoli Istituti tanti insegnanti di sostegno quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore che sono risultate oggetto delle proposte, salva la possibilità di esercitare un potere meramente correttivo sulla base di riscontri oggettivi.
Il Dirigente Scolastico, pertanto, conclude il procedimento riguardante gli alunni disabili con il provvedimento di attribuzione delle ore di sostegno a ciascuno di essi, ore che devono essere corrispondenti a quelle oggetto della singola proposta del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Handicap, dalla quale non si può discostare.
Di fronte alle reiterate violazioni del criterio per il quale all’allievo disabile in situazione di gravità deve essere garantita la copertura totale delle ore di sostegno (quindi, con il rapporto di 1 a 1), si è fatto sempre più frequente – e necessario – il ricorso alla Magistratura, affinché venga accertato e riconosciuto giudizialmente quello che è un vero e proprio diritto fondamentale della persona con disabilità.
I giudici, infatti, con le loro sentenze, stanno ribadendo sempre più il concetto secondo cui, in materia di assegnazione delle ore di sostegno all’alunno disabile, l’atto fondamentale è il Piano Educativo Individualizzato, dalle cui indicazioni il Dirigente Scolastico non può discostarsi.
È quanto si evince da una serie di pronunce emesse dai Giudici Amministrativi; per citarne solo alcune, tra le molteplici, segnaliamo la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 16 giugno 2017 n. 2944 che, dopo aver ricostruito la normativa relativa all’attribuzione delle ore di sostegno agli alunni portatori di deficit, nonché le regole sullo status e sul reclutamento degli insegnanti di sostegno, e infine il procedimento per la determinazione e quindi l’attribuzione delle ore di sostegno ai singoli alunni, ha sostanzialmente affermato che gli atti degli Uffici scolastici e quelli dei dirigenti scolastici non possono discostarsi dal contenuto dei P.E.I. e, in particolare, dalle «proposte» redatte per i singoli alunni dal G.L.O.H.(Gruppo di lavoro operativo per l’handicap, composto non solo da esponenti del mondo della scuola, ma – in considerazione dei principi costituzionali rilevanti in materia di tutela del diritto alla salute – anche da membri aventi competenze medico-psichiatriche), al quale l’art. 10, comma 5, della legge 30 luglio 2010, n. 122 ha attribuito il potere di proporre le ore da attribuire a tutti gli alunni disabili, e non soltanto a quelli che siano stati riconosciuti portatori di una disabilità grave o gravissima.
Ha concluso, pertanto, la sentenza citata che nessuna disposizione di legge ha attribuito né al dirigente scolastico, né agli Uffici scolastici il potere di “ridurre” o sottoporre a un riesame di merito quanto proposto dal G.L.O.H. a favore dei singoli disabili, e che l’art. 10, comma 5, ha attribuito il nomen iuris di «proposte» agli atti del G.L.O.H. sulla determinazione delle ore, non perché altre autorità – peraltro non aventi specifiche competenze di natura medica o didattica sulle esigenze degli alunni diversamente abili – possano esercitare un “potere riduttivo di merito”, ovvero ridurre le ore assegnate, ma per la semplice ragione che tali «proposte» sono atti interni al procedimento, cioè redatte quando non sono ancora state rilevate le effettive esigenze e non sono stati assegnati gli insegnanti di sostegno.
Ancora, si segnala un altro pronunciamento del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 2023 del 23/3/2017 ha confermato una sentenza del TAR Toscana con la quale veniva annullato il provvedimento dell’Amministrazione scolastica che aveva assegnato un numero di ore di sostegno inferiore a quelle proposte dal GLHO nel PEI.
L’Amministrazione aveva proposto appello sostenendo che la competenza fosse del tribunale civile dal momento che, a suo avviso, il ricorso, patrocinato dall’associazione “Autismo Pisa ONLUS”, denunciava una discriminazione che per legge è oggetto di giurisdizione dei tribunali civili.
Il Consiglio di Stato ha disatteso tale posizione sostenendo che eventualmente la discriminazione può essere invocata solo dalla parte discriminata per sua difesa e non dall’amministrazione “discriminante” per sottrarsi al giudizio sfavorevole del TAR.
La sentenza è stata molto esaltata sulla stampa per aver evidenziato il principio secondo il quale il diritto allo studio degli alunni con disabilità, sostanzialmente concentrandosi nel numero di ore di sostegno, non può essere ridotto o annullato per motivi di tagli alla spesa pubblica, che è causa quasi unica di riduzione del numero di ore di sostegno.
Concludiamo ribadendo che il sostegno all’istruzione dei disabili è un diritto fondamentale della persona, riconosciuto a livello internazionale, comunitario ed interno e che non è consentito pregiudicarlo limitando e/o riducendo le ore in cui il personale specializzato affianca l’allievo disabile.
Purtroppo, la prassi quotidiana dimostra che sono ancora molti, troppi, i casi in cui l’Amministrazione Scolastica, facendosi schermo della sterile giustificazione delle ridotte risorse finanziarie, finisce per violare apertamente tale diritto, non lasciando altra scelta se non quella di ricorrere alla tutela giudiziaria.
Avv. Paolo Messineo