Precedenza per assistenza al genitore: le ultime sentenze

Torniamo ad occuparci del tema del mancato riconoscimento della precedenza ex Legge n. 104/92 per l’assistenza al genitore nella mobilità interprovinciale dei docenti grazie alle ultime interessantissime pronunce del Tribunale di Palermo, nella persona del G.L. Dott.sa Matilde Campo, che confermano e consolidano l’orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento della suddetta precedenza in favore dei docenti.

Si tratta delle sentenze n. 1772, 1775 e 1776 del 25/06/2020, con cui il Giudice dichiara illegittime e quindi nulle le disposizioni del CCNI nella parte in cui non prevede la possibilità di ottenere la preferenza nei trasferimenti, anche interprovinciali, per tutti i soggetti previsti dall’art. 33 della Legge n. 104/1992, “…ciò in ragione del fatto che detta ultima norma tutela un diritto del lavoratore e dell’assistito di valenza costituzionale, che ammette limitazione unicamente per l’impossibilità di darvi attuazione in ragione di un pubblico interesse dell’Amministrazione convenuta”.

Il giudice, nel motivare le decisioni in commento, segue il seguente iter normativo: l’art. 33, comma 5, L. 104/92 afferma che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado […] “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

A sua volta, l’art. 601, D.Lgs. n. 297/94 (Testo Unico sulla Scuola) stabilisce che gli articoli 21 e 33 della legge 104/92 “comportano la precedenza all’atto della nomina di ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.

Vengono, poi, evidenziati i ripetuti interventi in materia della Corte Costituzionale la quale, se da un lato esalta il valore della Legge n. 104/92, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, dall’altro precisa che la posizione giuridica di vantaggio riconosciuta dalla medesima legge in favore del lavoratore che presti assistenza al disabile non è illimitata, potendo la relativa pretesa essere soddisfatta “ove possibile”.

Tale inciso è stato interpretato nel senso che esso richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi – segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico – potrebbe determinarsi un danno per la collettività.

Nei casi specifici oggetto delle sentenze in commento il giudice ritiene fondata la richiesta di trasferimento nella provincia di residenza dei congiunti dei ricorrenti in quanto a ciò non possono ostare né l’art. 13 del CCNI (che, nei trasferimenti interprovinciali, accorda la precedenza ai soli genitori, anche adottivi o ai tutori legali), né il successivo art. 14 (che nega ai parenti, affini o affidatari che intendano assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, qualsivoglia precedenza nelle operazioni di mobilità consentendo loro piuttosto di partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria, sì da usufruire della precedenza prevista dal CCNI sulla mobilità annuale).

Poiché le limitazioni contenute nel CCNI non appaiono giustificate da esigenze pubblicistiche relative alla possibilità di assegnazione della sede, e non avendo l’Amministrazione convenuta dedotto o provato che negli ambiti indicati in via preferenziale dai ricorrenti non vi fossero posti disponibili o che i soggetti ivi destinati fossero tutti dotati di superiori titoli preferenziali rispetto a quelli della ricorrente, il Tribunale non ha potuto far altro se non riconoscere il diritto dei docenti ricorrenti a far valere la precedenza nella mobilità interprovinciale e, conseguentemente, disporre il loro trasferimento nella provincia di Palermo.

Avv. Paolo Messineo

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