Ricostruzione di carriera del personale A.T.A. (ex L.S.U.) assunto con Co. Co. Co. Ministero condannato alle differenze retributive
La vicenda
Con ricorso patrocinato dagli Avv.ti Paolo Messineo e Giovanni Cristina, la ricorrente (facente parte del bacino storico di L.S.U.), premetteva di aver lavorato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione (già M.I.U.R.) in qualità di Assistente Amministrativo, in modo continuativo per oltre 36 mesi ed in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, chiedendo la corretta ricostruzione di carriera.
Allegava che tali contratti erano stati costantemente reiterati nel corso del tempo sin quando, a far data dal 01/09/2018, la stessa veniva finalmente assunta con contratto a tempo indeterminato.
Deduceva, pertanto, l’illegittimo ed abusivo ricorso alla forma contrattuale a tempo determinato per superamento del limite temporale di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, di cui all’art. 5, comma 4-bis, D. Lgs. n. 368/2001.
Conseguentemente, chiedeva la condanna del Ministero datore di lavoro al risarcimento del danno subito nonché al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, come se il rapporto fosse stato costituito ab origine a tempo indeterminato, con relativo diritto al pagamento delle differenze retributive.
Il Ministero, seppur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva, pertanto, dichiarato contumace.
La motivazione
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese, avanti al quale il ricorso era stato presentato, con sentenza n. 265/2022 del 23/03/2022, ha sostanzialmente accolto tutte le domande avanzate dalla ricorrente, fatta eccezione solo per quella avente ad oggetto il risarcimento del c.d. “danno comunitario” per illegittima reiterazione dei contratti.
Nel merito, infatti, il G.L., dopo aver accertato che la ricorrente era stata retribuita con lo stipendio di prima fascia (equivalente a quello previsto per il personale scolastico con anzianità inferiore ai due anni), ha riconosciuto come fondato il diritto alle differenze stipendiali che scaturiscono dal godimento della progressione economica in condizione di parità rispetto ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Sposando in pieno la tesi prospettata dalla difesa della ricorrente, il Tribunale termitano ha fondato la sua decisione sul principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, principio sancito – nell’ordinamento comunitario – dalla Clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/03/1999 ed attuato dalla Direttiva 1999/70 CE del 28/06/1999.
Il punto 1 di tale Direttiva prevede testualmente: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
Al punto 4, poi, precisa: «I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».
Il G.L. cita, quindi, tutta una serie di pronunciamenti della Corte di Giustizia Europea (peraltro anche richiamati nel ricorso) che suffragano la tesi esposta per arrivare ad affermare che «Tale disparità di trattamento (tra la ricorrente ed il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, n.d.r.) sotto il profilo retributivo potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l’esistenza di “ragioni oggettive” che, tuttavia, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro […]».
A parere del Tribunale, il contrasto tra le previsioni del diritto dell’Unione e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da “ragioni oggettive”, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti.
La decisione
In applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, il G.L. conclude condannando il M.I.U.R. alla corretta ricostruzione di carriera della dipendente A.T.A., collocando la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio effettivamente maturata, tenuto conto dell’intero servizio pregresso svolto, al versamento in suo favore degli incrementi retributivi connessi all’anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, oltre agli interessi dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo nonché al versamento dei contributi previdenziali omessi.
La sentenza in commento si inserisce nel copioso filone di decisioni che, prendendo atto dell’illegittima “prassi” del Ministero di abusare del contratto c.d. “co.co.co.” (nato per finalità diverse), stanno riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad ottenere l’esatta ricostruzione di carriera.
Si spera, quindi, che il Ministero, alla luce delle sempre più frequenti decisioni che lo vedono soccombente sul punto, si decida finalmente a porre fine a tale prassi, non rispettosa delle norme poste a tutela dei lavoratori a tempo determinato.
Avv. Paolo Messineo
AGGIORNAMENTO
Altra vittoria in favore di un dipendente del Ministero dell’Istruzione, inquadrato nel ruolo del personale A.T.A. (proveniente dal bacino degli ex L.S.U.).
Con la sentenza n. 152/2023 dell’08/02/2023, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese ha riconosciuto il diritto del ricorrente, assistito dagli Avvocati Giovanni Cristina e Paolo Messineo, all’integrale riconoscimento degli anni di servizio pre ruolo, prestati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Anche in questo caso il Tribunale, accogliendo la tesi difensiva del ricorrente, ha riconosciuto l’illegittima reiterazione di tale forma contrattuale da parte dell’Amministrazione scolastica che, abusando di tale reiterazione, ha impedito la corretta progressione stipendiale del dipendente, oltreché precluso il riconoscimento dell’integrale servizio anche ai fini giuridici.
Con la sentenza in commento, il Giudice del Lavoro di Termini Imerese, pur non accogliendo la richiesta del risarcimento del c.d. “danno comunitario” in favore del ricorrente, ha tuttavia condannato il Ministero resistente “…a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio effettivamente maturata, tenuto conto dell’intero servizio pregresso svolto, nonché a versargli gli incrementi retributivi connessi all’anzianità di servizio maturata […], oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché al versamento dei contributi omessi”.
Avv. Paolo Messineo
Submit your review | |
Qual è la richiesta principale della ricorrente nel ricorso patrocinato dagli Avv.ti Paolo Messineo e Giovanni Cristina?
Greeting : IT Telkom
Buongiorno.
La ricorrente ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento alle differenze retributive cui avrebbe avuto diritto qualora il rapporto di lavoro fosse stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato alla scadenza prevista dalla legge. Inoltre, ed in conseguenza, ha avuto riconosciuto il diritto alla nuova ricostruzione di carriera che valutasse integralmente il servizio preruolo, illegittimamente prestato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.