Scuole paritarie ex “pareggiate”. Uno spiraglio per il riconoscimento del servizio

Con il presente articolo vogliamo dare conto di due interessanti pronunce del Tribunale di Palermo, nella persona del G.L. Dott.sa Paola Marino, che sembrerebbero aprire un poco la “porta” al riconoscimento del servizio pre ruolo nelle scuole paritarie, porta che la “famigerata” Cassazione del 2019 aveva voluto chiudere.

Si tratta delle sentenze n. 1661 e 1665 del 17/06/2020, con cui il Giudice dichiara valutabile il servizio prestato presso l’istituto paritario, condannando il MIUR ad operare la ricostruzione della carriera tenendo conto di detti servizi, come se fossero stati prestati presso scuola statale o “pareggiata”.

In via preliminare, il Giudice affronta il problema del termine di prescrizione cui soggiace la richiesta di pagamento delle differenze retributive richiamando la sentenza della Cassazione – sez. Lavoro n. 10219/2020, la quale afferma il seguente principio di diritto: “Nell’impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il pubblico dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego , rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 nn. 4 e 5 c.c. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento.”

Passando al merito della decisione, che in entrambi i casi affrontati dalle due sentenze riguardavano istituti scolastici precedentemente “pareggiati” e divenuti successivamente “paritari”, dopo aver ripercorso l’iter normativo che disciplina la materia, il Tribunale palermitano evidenzia che, sul riconoscimento del servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera, si è di recente pronunciata la Suprema Corte in senso contrario a quello in precedenza seguito dallo stesso Tribunale.

“Ed invero, benché in passato questo Tribunale abbia sempre accolto le relative domande, ritenendo che il servizio prestato in tutte le scuole paritarie dovesse essere valutato in modo uguale a quello prestato nelle scuole statali, sulla scorta del principio di uguaglianza, la Suprema Corte di Cassazione ha espresso, in relazione alle scuole paritarie che non fossero in precedenza pareggiate, orientamento difforme, cui questo giudice ha inteso uniformarsi, orientamento che, tuttavia, ad avviso del giudicante, non coinvolge la valutazione dei servizi prestati presso scuole paritarie già in precedenza riconosciute come pareggiate.”

Orbene, nelle fattispecie oggetto delle sentenze in commento, gli istituti in cui i ricorrenti avevano prestato servizio erano scuole “pareggiate” cui, pertanto, può applicarsi l’art. 485 D. Lgs. n. 297/1994, che parifica il servizio ivi prestato a quello prestato nelle scuole statali, proprio ai fini della ricostruzione della carriera, avendo il legislatore così valutato a monte l’esistenza del presupposto dell’omogeneità delle posizioni professionali.

“Appare, quindi, irrilevante – prosegue il G.L. di Palermo – che il legislatore con successivo intervento abbia trasformato anche le scuole pareggiate in paritarie, perché tale intervento formale non muta in concreto la natura e le caratteristiche [della scuola pareggiata], sicché in assenza di prova di un sostanziale mutamento di dette condizioni – il cui onere probatorio incombeva sulla parte convenuta – deve ritenersi che i servizi prestati presso di esso abbiano mantenuto le medesime caratteristiche di quelli prestati presso le scuole statali, presentando quindi quella omogeneità di struttura, delle prestazioni e delle modalità del loro svolgimento che renderebbero ingiustificato […] il diniego del loro riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera.”

Come si vede, quindi, le sentenze in commento offrono uno spunto interessante per tutti quei docenti ed A.T.A. che hanno prestato servizio pre ruolo in istituti pareggiati divenuti, successivamente, paritari e che posso, quindi, sperare in questa piccola apertura giurisprudenziale nel “muro” eretto dalla Corte di Cassazione.

Lo Studio Legale Messineo continua a monitorare l’evolversi della giurisprudenza e non mancherà di fornire gli aggiornamenti più significativi ed importanti sul diritto scolastico, per cui invitiamo i lettori interessati a seguirci costantemente.

Avv. Paolo Messineo

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