Servizio pre ruolo nella scuola paritaria. Aggiornamento giurisprudenziale.
Chi segue le pubblicazioni dello Studio Legale Messineo sa che una particolare attenzione è dedicata al contenzioso in materia di diritto scolastico e, all’interno di tale settore, alla specifica e controversa questione del mancato riconoscimento del servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria.
Come ben sanno i docenti interessati alla questione, l’Amministrazione scolastica – facendo leva su discutibilissime norme di contrattazione collettiva – si ostina a non considerare valutabili gli anni di servizio pre ruolo prestati negli istituti scolastici paritari, e ciò tanto ai fini giuridici quanto ai fini economici.
In questa difesa ad oltranza, purtroppo, il Ministero ha trovato sponda nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con la “famigerata” sentenza del dicembre 2019, ha posto un serio ostacolo giuridico al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie.
Tuttavia, fortunatamente, non sono mancate anche sentenze di segno opposto, favorevole ai docenti.
Negli articoli precedenti abbiamo dato conto di questi pronunciamenti; con il presente contributo vogliamo segnalare la recentissima sentenza del Tribunale di Sulmona n. 93/2020 del 21/09/2020, che ha dato ragione alla ricorrente.
La docente, entrata in ruolo nel 2005, esponeva di aver prestato servizio nella scuola paritaria dall’a.s. 1999/2000 all’a.s. 2003/2004 e chiedeva che i predetti anni fossero riconosciuti ai fini giuridici ed economici.
Il Tribunale ricostruisce il quadro legislativo che disciplina la materia richiamando le seguenti norme: la Legge n. 62/2000, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, il cui art. i, comma 1 stabilisce che “Il sistema nazionale di istruzione […] è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali”.
Viene, poi, richiamata l’importante Circolare Ministeriale n. 163/2000 la quale prevede che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello svolto alle dipendenze degli istituti paritari privati.
Infine, viene richiamato il D.L. n. 250/2005 il quale espressamente prevede che “Le scuole non statali […] sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”.
Il Giudice del Lavoro di Sulmona, sul presupposto che la citata Legge n. 62/2000 ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute – ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali – nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali, nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime, gli esami di Stato, conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche.
Tale equiparazione viene confermata, a parere del Giudice, dall’art. 2, comma 2, D.L. n. 255/2001 il quale, ai fini dell’integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il Tribunale di Sulmona ha concluso accogliendo il ricorso della docente, da un lato accertando il diritto al riconoscimento del punteggio aggiuntivo per il servizio pre ruolo ed alla valutazione dello stesso punteggio per le graduatorie predisposte per la mobilità annuale; dall’altro, ordinando all’Amministrazione scolastica di rettificare la ricostruzione di carriera, tenendo conto anche del servizio pre ruolo prestato dalla ricorrente nelle scuole paritarie.
Volendo fare una considerazione finale, possiamo concludere dicendo che, ad oggi, l’orientamento generale della giurisprudenza non è certamente favorevole al riconoscimento del servizio pre ruolo ma, grazie a provvedimenti “illuminati” e controcorrente come quello di cui si è dato conto, c’è la speranza che la magistratura del lavoro possa riconsiderare – ed invertire – l’infausto indirizzo giurisprudenziale del 2019.
Avv. Paolo Messineo
Submit your review | |