Legittima l’esclusione del servizio nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera
Sentenza CGUE C-543/23 (Gnattai): legittima l’esclusione del servizio nelle scuole paritarie dalla ricostruzione di carriera
Con la pronuncia del 4 settembre 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha confermato la compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa italiana (art. 485 del D.lgs. n. 297/1994) che esclude il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della determinazione dell’anzianità e della retribuzione dei docenti assunti nella scuola statale.
Il caso all’origine della controversia
Un docente aveva prestato servizio a tempo determinato, tra il 2002 e il 2007, in una scuola paritaria riconosciuta ai sensi della legge n. 62/2000. Nel 2008 veniva assunto a tempo indeterminato dal Ministero dell’Istruzione, ma in sede di ricostruzione della carriera gli veniva attribuita anzianità pari a zero, senza riconoscimento degli anni svolti nella scuola paritaria.
Il Tribunale di Padova, investito della controversia, dubitava della compatibilità della disciplina nazionale con la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/70/CE) e con gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, chiedendo l’intervento della CGUE.
La decisione della Corte
La CGUE ha chiarito alcuni punti fondamentali:
- La clausola 4 dell’Accordo quadro protegge i lavoratori a tempo determinato da trattamenti sfavorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, ma solo quando la differenza dipende dalla durata del contratto.
- Nel caso italiano, invece, la distinzione non riguarda la durata del rapporto (determinato o indeterminato), bensì la natura dell’istituzione scolastica in cui l’esperienza è stata maturata (statale o paritaria).
- Pertanto, l’esclusione del servizio prestato nelle scuole paritarie non integra violazione del principio di non discriminazione.
In conclusione, la normativa italiana non viola il diritto dell’Unione: l’articolo 485 T.U. Scuola resta valido nella parte in cui non riconosce ai docenti statali l’anzianità maturata nelle scuole paritarie.
La portata della sentenza
La CGUE ha ribadito che i docenti delle scuole paritarie e quelli delle scuole statali non si trovano nella stessa situazione giuridica, poiché differenti sono i datori di lavoro (privati per le paritarie, pubblici per le statali) e i regimi contrattuali.
Ne deriva che:
- Gli anni di insegnamento nelle paritarie non hanno effetto sulla ricostruzione della carriera statale.
- Il servizio prestato nelle paritarie può essere valutato solo ai fini dell’accesso alle graduatorie (come previsto dal D.L. n. 255/2001), ma non incide sull’anzianità economica o giuridica.
Considerazioni conclusive
La sentenza Gnattai consolida un orientamento chiaro: il legislatore italiano mantiene ampia discrezionalità nel distinguere il servizio svolto nelle scuole paritarie da quello maturato nelle scuole statali.
Per i docenti, questo significa che l’esperienza nelle paritarie non produrrà vantaggi economici né giuridici una volta entrati nel sistema scolastico statale.
Il dibattito politico e sindacale resta tuttavia aperto, con richieste di riconoscimento almeno parziale di tali periodi di servizio, in considerazione della funzione pubblica che anche le scuole paritarie svolgono.
Disclaimer
Il presente articolo è stato redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale (AI) e successivamente rivisto da un professionista del diritto del lavoro e scolastico. I contenuti hanno finalità esclusivamente informativa e di commento giuridico e non costituiscono consulenza legale personalizzata.


