Trasferimento interprovinciale del docente con precedenza ex Legge 104. Nuova condanna per il MIUR

Continuano a fioccare i provvedimenti di condanna del MIUR da parte dei giudici del Lavoro per il mancato riconoscimento della precedenza ex Legge 104/92 nei trasferimenti interprovinciali in favore dei docenti che, in qualità di referenti unici, assistono un genitore disabile.

Con ordinanza n. 2135 del 14/04/2020, il Tribunale di Patti – Sez. Lavoro si è pronunciato sul ricorso proposto in via cautelare da una docente a tempo indeterminato della Scuola dell’Infanzia, in assegnazione provvisoria per l’a.s. 2019/20.

La docente aveva presentato domanda di mobilità territoriale per l’avvicinamento al comune di residenza, ove convive con la madre portatrice di handicap in situazione di gravità, di cui è referente unica per l’assistenza, senza, tuttavia, ottenere il movimento richiesto.

La ricorrente aveva, altresì, presentato domanda di mobilità professionale per il passaggio di ruolo, ma anche tale domanda non veniva accolta.

Per tali motivi la docente adiva il Giudice del Lavoro, lamentando l’illegittima limitazione del diritto di precedenza per assistenza al genitore disabile alla sola fase della mobilità territoriale provinciale, laddove tale diritto viene riconosciuto senza limitazioni in tutte le fasi di trasferimento (anche interprovinciale, quindi) ai genitori, anche adottivi, di figli disabili.

Tale limitazione era ancora più penalizzante in quanto le impediva di partecipare alle operazioni mobilità interprovinciale per l’a.s. 2020/2021. Infatti, l’O.M. del 23/03/2020 pone un vincolo di permanenza triennale a carico dei docenti che, come la ricorrente, abbiano ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale sulla scuola prescelta.

L’unica deroga a tale vincolo è quella prevista in favore dei docenti titolari di precedenza per l’assistenza al figlio in situazione di grave disabilità e non anche quella per l’assistenza al genitore che, come detto, è spendibile solo nei trasferimenti provinciali.

Il ricorso proposto in via d’urgenza ha però consentito di ristabilire il giusto  equilibrio  statuendo  la  disapplicazione delle norme  illegittime e il diritto della  ricorrente  a partecipare alle operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per l’a.s. 2020/2021 nonché  a far valere in tale domanda il diritto di  precedenza per assistenza alla madre disabile grave,  con ogni modalità utile e  autorizzandola eventualmente alla presentazione della domanda in forma cartacea.

La detta ordinanza inoltre,  fornisce un importante spunto interpretativo in relazione all’art. 83 D.L. n. 18/2020 che ha previsto il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali in relazione alle condizioni di emergenza derivanti dalla nota pandemia da COVID-19.

Sul punto l’ordinanza in questione chiarisce  che il diritto che viene ad essere concretamente tutelato, inerente  la presentazione della  domanda di mobilità interprovinciale attraverso il  riconoscimento della precedenza al fine di consentire il  superamento del vincolo triennale,  nel caso di specie è correlato al diritto fondamentale  della madre  disabile a fruire in maniera efficace dell’assistenza della figlia convivente e referente unico ex art. 104/92. 

Ragion per cui, il giudizio in questione   può ritenersi incluso nella categoria dei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona e pertanto  non rientra,  tra i procedimenti sottoposti al regime di sospensione, da cui sono esclusi appunto i  “procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona”.

In conclusione, possiamo affermare che fortunatamente si sta facendo sempre più strada l’orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento della precedenza per l’assistenza al genitore disabile anche nelle operazioni di mobilità interprovinciale, riconoscimento immotivatamente escluso da una contrattazione collettiva per molti aspetti (tra cui questo, appunto) censurabile e priva di logica.

Avv. Paolo Messineo

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